Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: guida completa alla formazione sulla sicurezza sul lavoro
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ridefinito la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 e costituisce oggi il principale riferimento per individuare durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e criteri di verifica dei percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
L’Accordo riguarda lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP e ASPP, coordinatori per la sicurezza, operatori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature e soggetti che operano negli ambienti confinati.
In questa guida analizziamo le principali novità e gli adempimenti che aziende, professionisti e soggetti formatori devono conoscere.
Indice
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Cos’è il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
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Perché è stato emanato
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Chi è interessato
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Formazione dei coordinatori
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Formazione per attrezzature
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E-learning: quando è consentito
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Videoconferenza sincrona
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Verifica dell’apprendimento
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Registro presenze e tracciabilità
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Requisiti dei docenti
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Organismi paritetici
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Attestati
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Controlli e sanzioni
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Domande frequenti FAQ
1. Cos’è il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è il provvedimento adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per individuare la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’Accordo è stato emanato principalmente in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e riunisce in un quadro unitario una parte rilevante della disciplina precedentemente contenuta in diversi Accordi Stato-Regioni.
Non si limita, quindi, a modificare la durata di alcuni corsi, ma interviene sull’intero processo formativo, disciplinando:
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soggetti formatori;
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organizzazione dei corsi;
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progettazione didattica;
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modalità di erogazione;
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requisiti dei docenti;
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registrazione delle presenze;
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verifiche dell’apprendimento;
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verifiche dell’efficacia della formazione;
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contenuti degli attestati;
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conservazione della documentazione.
L’obiettivo è rendere la formazione più omogenea, documentabile e concretamente collegata ai rischi presenti negli ambienti di lavoro.
2. Perché è stato emanato
Prima del 2025, la formazione in materia di sicurezza sul lavoro era regolata da diversi Accordi, emanati in anni differenti e riferiti a categorie specifiche.
Tra i principali provvedimenti precedenti rientravano:
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l’Accordo del 21 dicembre 2011 per lavoratori, preposti e dirigenti;
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l’Accordo del 21 dicembre 2011 per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione;
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l’Accordo del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro;
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l’Accordo del 7 luglio 2016 per RSPP e ASPP.
La frammentazione normativa aveva generato dubbi interpretativi, differenze applicative e difficoltà nella gestione coordinata dei percorsi formativi.
Il nuovo Accordo è stato quindi emanato per:
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accorpare e coordinare le precedenti disposizioni;
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stabilire criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
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rafforzare la qualità della progettazione formativa;
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disciplinare meglio la formazione a distanza;
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rendere obbligatorie e verificabili le prove di apprendimento;
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introdurre la verifica dell’efficacia della formazione sul lavoro;
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agevolare i controlli da parte degli organi di vigilanza.
Il provvedimento rappresenta pertanto un riordino complessivo del sistema e non un semplice aggiornamento formale dei corsi.
3. Chi è interessato
Il nuovo Accordo interessa la maggior parte delle aziende pubbliche e private nelle quali siano presenti lavoratori o soggetti equiparati.
I percorsi disciplinati riguardano:
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lavoratori;
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preposti;
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dirigenti;
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datori di lavoro;
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datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione;
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responsabili e addetti del Servizio di prevenzione e protezione, RSPP e ASPP;
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coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
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lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
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operatori addetti all’utilizzo di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Sono inoltre direttamente coinvolti:
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soggetti formatori;
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docenti;
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responsabili dei progetti formativi;
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tutor;
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gestori delle piattaforme e-learning;
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consulenti incaricati di verificare la conformità della formazione aziendale.
Il datore di lavoro mantiene la responsabilità di assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente, adeguata e coerente con i rischi della mansione svolta.
4. Le principali novità
Le novità introdotte dal nuovo Accordo riguardano sia i singoli percorsi formativi sia le modalità generali di organizzazione dei corsi.
Formazione obbligatoria per i datori di lavoro
Una delle innovazioni più rilevanti è l’introduzione di uno specifico percorso formativo per tutti i datori di lavoro, distinto dal percorso aggiuntivo richiesto a chi svolge direttamente i compiti di RSPP.
Nuova disciplina per i preposti
Il percorso del preposto viene rafforzato e maggiormente orientato alle attività di vigilanza, comunicazione e gestione operativa della sicurezza.
Formazione per gli ambienti confinati
Viene disciplinato uno specifico percorso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Aggiornamento delle attrezzature
L’elenco e i percorsi relativi alle attrezzature di lavoro vengono riordinati e aggiornati.
Verifica finale obbligatoria
Tutti i percorsi formativi e di aggiornamento devono prevedere una verifica finale dell’apprendimento.
Verifica dell’efficacia sul lavoro
L’Accordo introduce anche la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Maggiore tracciabilità
Sono rafforzati gli obblighi relativi a registri, presenze, fascicolo del corso, verbali delle verifiche e conservazione della documentazione.
Regole uniformi per la formazione a distanza
Vengono chiarite le condizioni per l’utilizzo dell’e-learning e della videoconferenza sincrona.
5. Formazione dei lavoratori
La formazione dei lavoratori continua a essere articolata in:
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formazione generale;
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formazione specifica;
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aggiornamento periodico.
La formazione generale riguarda i concetti fondamentali della prevenzione, l’organizzazione della sicurezza aziendale, i diritti e i doveri delle figure coinvolte e il sistema istituzionale della prevenzione.
La formazione specifica deve invece essere costruita in relazione:
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ai rischi individuati nel Documento di valutazione dei rischi;
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alla mansione effettivamente svolta;
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al settore di appartenenza;
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alle attrezzature utilizzate;
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alle sostanze o agli agenti pericolosi presenti;
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alle procedure aziendali.
La durata minima della formazione specifica resta collegata alla classificazione del rischio, ma la progettazione non può basarsi esclusivamente sul codice ATECO. Deve tenere conto delle condizioni operative reali e della valutazione dei rischi aziendali.
La formazione deve essere completata prima che il lavoratore venga adibito autonomamente alla mansione, fatti salvi i casi e le tempistiche espressamente consentiti dalla normativa.
6. Formazione dei preposti
Il preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Il corso per preposti è aggiuntivo rispetto alla formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.
La formazione deve fornire competenze relative a:
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ruolo e obblighi del preposto;
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individuazione delle situazioni di pericolo;
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vigilanza sui comportamenti dei lavoratori;
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gestione delle non conformità;
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comunicazione efficace;
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intervento in caso di comportamenti non sicuri;
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segnalazione delle condizioni di rischio;
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sospensione dell’attività nei casi previsti dalla legge.
Il nuovo Accordo attribuisce particolare importanza alla capacità del preposto di esercitare concretamente la vigilanza e non soltanto alla conoscenza teorica degli obblighi normativi.
La formazione del preposto non è consentita in modalità e-learning. Può invece essere svolta in presenza o, nei limiti previsti, in videoconferenza sincrona.
7. Formazione dei dirigenti
Il dirigente è il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Il percorso formativo per dirigenti è sostitutivo della formazione prevista per i lavoratori e affronta principalmente:
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sistema legislativo in materia di sicurezza;
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responsabilità civili, penali e amministrative;
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organizzazione aziendale della prevenzione;
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obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
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valutazione dei rischi;
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gestione e organizzazione della sicurezza;
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modelli organizzativi;
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comunicazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori;
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vigilanza sulle attività lavorative.
Il percorso deve essere coerente con il ruolo effettivamente esercitato dal dirigente all’interno dell’organizzazione.
8. Formazione dei datori di lavoro
Il nuovo Accordo introduce uno specifico corso obbligatorio destinato ai datori di lavoro.
Il percorso è finalizzato a fornire competenze in materia di:
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organizzazione del sistema di prevenzione;
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obblighi e responsabilità del datore di lavoro;
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valutazione dei rischi;
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individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
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gestione della formazione;
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vigilanza;
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consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
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gestione degli appalti;
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modelli organizzativi e sistemi di gestione.
Il corso per datore di lavoro deve essere distinto dalla formazione prevista per il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP.
In quest’ultimo caso, oltre al percorso generale per datore di lavoro, devono essere frequentati i moduli integrativi previsti per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione.
9. Formazione RSPP e ASPP
Il nuovo Accordo disciplina anche i percorsi per Responsabili e Addetti del Servizio di prevenzione e protezione.
La formazione continua a essere articolata nei moduli previsti dalla normativa:
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Modulo A, di carattere generale;
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Modulo B, relativo ai rischi e alle attività di prevenzione;
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eventuali moduli di specializzazione;
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Modulo C, previsto per il solo RSPP.
Il Modulo A rappresenta il corso introduttivo e costituisce requisito per l’accesso ai moduli successivi.
Il Modulo B approfondisce la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione e gli aspetti tecnici connessi ai diversi settori produttivi.
Il Modulo C sviluppa le competenze organizzative, gestionali, relazionali e comunicative necessarie al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
RSPP e ASPP devono inoltre rispettare gli obblighi di aggiornamento periodico previsti dall’Accordo.
10. Formazione dei coordinatori
I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008.
Il percorso formativo comprende:
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una parte normativa;
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una parte tecnica;
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una parte metodologica e organizzativa;
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una parte pratica;
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una verifica finale dell’apprendimento.
La formazione deve consentire al coordinatore di acquisire competenze relative a:
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organizzazione del cantiere;
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analisi dei rischi interferenziali;
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redazione e gestione del Piano di sicurezza e coordinamento;
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verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza;
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coordinamento delle imprese esecutrici;
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gestione delle emergenze;
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comunicazione tra i soggetti presenti in cantiere.
È inoltre previsto un aggiornamento periodico necessario per mantenere nel tempo le competenze professionali.
11. Formazione per attrezzature
L’articolo 73 del D.Lgs. 81/2008 prevede una specifica formazione e abilitazione per gli operatori incaricati dell’utilizzo di determinate attrezzature di lavoro.
I corsi sono generalmente articolati in:
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modulo giuridico-normativo;
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modulo tecnico;
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modulo pratico;
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verifica teorica;
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prova pratica.
Tra le attrezzature disciplinate rientrano, secondo le specifiche previsioni applicabili:
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piattaforme di lavoro mobili elevabili;
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gru per autocarro;
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gru a torre;
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carrelli elevatori semoventi;
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gru mobili;
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trattori agricoli o forestali;
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macchine movimento terra;
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pompe per calcestruzzo;
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altre attrezzature espressamente individuate dal nuovo Accordo.
La parte pratica deve essere svolta nelle condizioni previste dalla normativa, con attrezzature idonee e nel rispetto del rapporto massimo tra istruttore e partecipanti.
12. E-learning: quando è consentito
L’e-learning è una modalità formativa asincrona nella quale il partecipante accede ai contenuti attraverso una piattaforma informatica, organizzando lo studio entro il periodo di disponibilità del corso.
Non tutti i percorsi possono essere svolti in e-learning.
Questa modalità è ammessa esclusivamente nei casi espressamente previsti dall’Accordo.
La piattaforma deve garantire:
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identificazione del partecipante;
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accesso personale e riservato;
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tracciamento delle attività;
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registrazione dei tempi di collegamento;
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articolazione del percorso in unità didattiche;
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presenza di verifiche intermedie;
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assistenza tecnica;
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tutoraggio;
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verifica finale;
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conservazione dei dati relativi alla fruizione.
La semplice messa a disposizione di video, slide o dispense non costituisce un corso e-learning conforme.
13. Videoconferenza sincrona
La videoconferenza sincrona consente a docenti e partecipanti di essere collegati contemporaneamente, anche se fisicamente presenti in luoghi differenti.
A differenza dell’e-learning, la lezione si svolge in tempo reale e deve garantire un’effettiva interazione tra docente e discenti.
Per essere valida, la videoconferenza deve assicurare:
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identificazione dei partecipanti;
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presenza contemporanea del docente e dei corsisti;
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continuità del collegamento;
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possibilità di intervenire e formulare domande;
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monitoraggio delle presenze;
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registrazione degli orari di entrata e uscita;
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gestione delle eventuali interruzioni;
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rispetto del numero massimo di partecipanti;
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svolgimento delle verifiche previste.
La videoconferenza può essere utilizzata per la parte teorica dei corsi nei casi consentiti, mentre non può sostituire le esercitazioni e le prove pratiche che richiedono la presenza fisica.
14. Verifica dell’apprendimento
Il nuovo Accordo stabilisce l’obbligatorietà della verifica finale dell’apprendimento per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento.
La verifica deve essere coerente con:
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obiettivi formativi;
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contenuti del corso;
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metodologia didattica utilizzata;
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competenze che il partecipante deve acquisire.
Può essere effettuata attraverso:
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test a risposta multipla;
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colloquio;
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simulazioni;
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esercitazioni;
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studio di casi;
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prove pratiche.
Per i corsi che prevedono l’utilizzo di attrezzature o l’acquisizione di capacità operative, la verifica teorica deve essere accompagnata da una prova pratica.
Il superamento della verifica costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’attestato.
15. Registro presenze e tracciabilità
Ogni corso deve essere supportato da una documentazione che consenta di ricostruire l’intero percorso formativo.
Il registro deve contenere almeno:
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titolo del corso;
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date e orari delle lezioni;
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dati dei partecipanti;
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firme o sistemi equivalenti di rilevazione della presenza;
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nominativi dei docenti;
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argomenti trattati;
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eventuali assenze;
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esito delle verifiche.
Per i corsi in videoconferenza o in e-learning devono essere conservati anche i dati elettronici relativi agli accessi, ai collegamenti, ai tempi di fruizione e alle attività svolte.
La tracciabilità ha una funzione essenziale: dimostrare che la formazione non sia stata soltanto formalmente attestata, ma sia stata effettivamente frequentata e completata.
16. Requisiti dei docenti
I docenti devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, salvo le specifiche disposizioni previste per particolari percorsi.
La qualificazione deve essere riferita all’area tematica insegnata.
Il possesso di esperienza generale nel settore della sicurezza non è sufficiente quando mancano competenze coerenti con gli argomenti oggetto della lezione.
Per le esercitazioni pratiche, il docente o istruttore deve possedere anche una comprovata esperienza nell’utilizzo dell’attrezzatura o nell’esecuzione dell’attività oggetto della formazione.
Il soggetto formatore deve verificare e conservare la documentazione relativa alla qualificazione dei docenti.
17. Organismi paritetici
L’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve quindi verificare la presenza di un organismo paritetico in possesso dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale 11 ottobre 2022, n. 171.
La richiesta di collaborazione deve essere trasmessa prima della realizzazione della formazione.
Quando l’organismo paritetico risponde, il datore di lavoro deve tenere conto delle indicazioni ricevute nella pianificazione e nella realizzazione del percorso.
Se non viene fornito riscontro entro quindici giorni dall’invio della richiesta, il datore di lavoro può procedere autonomamente.
La collaborazione non comporta necessariamente che il corso debba essere affidato all’organismo paritetico, ma richiede che venga correttamente attivata la procedura prevista dalla legge.
18. Attestati
L’attestato certifica il completamento del percorso formativo e il superamento della verifica finale.
Deve riportare le informazioni necessarie a identificare:
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soggetto formatore;
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partecipante;
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tipologia del corso;
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riferimenti normativi;
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durata;
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periodo di svolgimento;
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modalità di erogazione;
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eventuali moduli frequentati;
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esito della verifica;
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data di rilascio.
I dati anagrafici del partecipante devono essere completi e corretti.
L’attestato deve essere conservato insieme alla documentazione del corso e deve poter essere collegato al relativo fascicolo formativo.
Il solo possesso dell’attestato non esclude la possibilità che gli organi di vigilanza verifichino l’effettiva regolarità del corso, la qualificazione del soggetto formatore, le presenze, il programma e le modalità con cui è stata svolta la verifica finale.
19. Controlli e sanzioni
Gli organi di vigilanza possono controllare sia il rispetto degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro sia la regolarità dei corsi erogati.
Le verifiche possono riguardare:
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attestati;
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registri;
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fascicolo del corso;
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programmi formativi;
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qualificazione dei docenti;
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modalità di erogazione;
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tracciabilità delle presenze;
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esito delle verifiche;
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coerenza della formazione con il DVR e con le mansioni svolte;
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rispetto degli obblighi di aggiornamento.
La mancata formazione può determinare l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 a carico dei soggetti responsabili.
Nei casi più gravi, le irregolarità possono inoltre incidere:
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sull’efficacia delle deleghe;
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sulla posizione di garanzia del datore di lavoro e dei dirigenti;
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sulla responsabilità in caso di infortunio;
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sulla validità delle abilitazioni;
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sull’idoneità tecnico-professionale dell’impresa;
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sull’adozione di provvedimenti di sospensione nei casi previsti dalla legge.
Per questo motivo la formazione deve essere considerata un processo sostanziale di prevenzione e non una semplice raccolta di attestati.
20. Domande frequenti FAQ
Quando è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni?
L’Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Per l’applicazione dei singoli obblighi devono essere considerate anche le disposizioni transitorie contenute nel provvedimento.
Il nuovo Accordo sostituisce quelli precedenti?
Il nuovo testo accorpa e sostituisce i precedenti Accordi espressamente individuati nelle disposizioni finali, creando un quadro normativo unitario.
Tutti i datori di lavoro devono frequentare un corso?
Il nuovo Accordo introduce un percorso formativo per i datori di lavoro. Il corso è distinto dalla formazione aggiuntiva necessaria per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione.
Tutti i corsi possono essere svolti online?
No. L’e-learning è consentito soltanto nei casi espressamente previsti. Le esercitazioni e le prove pratiche devono essere svolte secondo le modalità stabilite per ciascun percorso.
E-learning e videoconferenza sono la stessa cosa?
No. L’e-learning è prevalentemente asincrono, mentre la videoconferenza sincrona prevede la presenza contemporanea e l’interazione in tempo reale tra docente e partecipanti.
Il corso per preposti può essere svolto in e-learning?
No. La formazione del preposto richiede modalità che garantiscano una partecipazione interattiva e non può essere erogata attraverso il semplice e-learning asincrono.
Gli attestati rilasciati prima del nuovo Accordo restano validi?
La validità deve essere verificata considerando la conformità del corso alla normativa vigente al momento dell’erogazione, le disposizioni transitorie e l’eventuale scadenza dell’aggiornamento.
È sempre obbligatoria la verifica finale?
Sì. Il nuovo Accordo prevede una verifica finale dell’apprendimento per i percorsi formativi e per gli aggiornamenti obbligatori.
È sufficiente conservare l’attestato?
No. Devono essere conservati anche il progetto formativo, il registro, il programma, i dati dei docenti, i verbali delle verifiche e gli altri documenti richiesti.
La formazione deve essere collegata al DVR?
Sì. In particolare, la formazione specifica dei lavoratori deve essere coerente con i rischi effettivamente presenti, con le mansioni svolte e con le misure individuate nel Documento di valutazione dei rischi.
È obbligatorio rivolgersi a un organismo paritetico per svolgere il corso?
Non necessariamente. Quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 37, comma 12, deve essere richiesta la collaborazione all’organismo paritetico competente. Il corso può comunque essere organizzato da un altro soggetto formatore, nel rispetto della procedura e delle indicazioni eventualmente ricevute.
Chi deve verificare la conformità della formazione?
La responsabilità dell’adempimento resta in capo al datore di lavoro, che deve scegliere soggetti formatori qualificati e verificare che il percorso sia conforme alla normativa e adeguato ai rischi aziendali.
Come può adeguarsi un’azienda?
È consigliabile procedere attraverso:
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censimento delle figure aziendali;
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verifica degli attestati;
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controllo delle scadenze;
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confronto tra formazione e DVR;
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verifica delle modalità di erogazione;
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pianificazione dei nuovi corsi e degli aggiornamenti;
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corretta archiviazione della documentazione.
Progetto81 supporta aziende, enti pubblici e professionisti nella verifica della formazione esistente e nella pianificazione dei corsi conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.