Il Lavoratore, com'è definito dal D.Lgs. 81/08?
L’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 denominato "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro" definisce e inquadra il “lavoratore” come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
Questo si traduce nel fatto che vengano comparati a Lavoratori i soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, i volontari, i lavoratori socialmente utili.
Gli Obblighi dei Lavoratori
Gli obblighi dei Lavoratori sono riportati al comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Obblighi:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
La Formazione dei Lavoratori
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall' art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall' Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
I corsi per i lavoratori prevedono una formazione generale (4 ore), uguale per tutti, che rappresenta un credito permanente; inoltre è prevista una formazione specifica il cui numero di ore formative dipende dalla classe di rischio dell’attività svolta, identificata attraverso i codici ATECO dell'Azienda:
- (4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica);Corso Completo Formazione Lavoratori Rischio Basso 8 ore
- (4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica);Corso Completo Formazione Lavoratori Rischio Medio 12 ore
- (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica);Corso Completo Formazione Lavoratori Rischio Basso 16 ore
L’aggiornamento ha cadenza quinquennale e la normativa prevede un unico corso di 6 ore per tutte le classi di rischio (basso, medio, alto):