Datore di Lavoro - La formazione
L’Accordo del 17 aprile?2025, nr. 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio?2025, ridefinisce integralmente il quadro della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo per la prima volta un percorso obbligatorio specifico per i datori di lavoro. È un passaggio significativo: il datore di lavoro, figura apicale per la prevenzione aziendale secondo l’art.?18 del D.Lgs.?81/2008, deve ora acquisire competenze concrete e esercitarle con consapevolezza sostanziale, non più formale.
Durata e struttura del corso
Corso base: 16 ore (2 moduli obbligatori)
L’Accordo prevede per il datore di lavoro un corso obbligatorio di almeno 16 ore, articolato in due moduli principali:
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Modulo giuridico-normativo
Comprende gli obblighi legali, le deleghe, le responsabilità, il ruolo degli organi di vigilanza. -
Modulo organizzativo-gestionale tecnico
Tratta la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, la gestione delle emergenze, nonché informazione e formazione, inclusi strumenti di consultazione aziendale.
Modulo aggiuntivo per cantieri: +?6?ore
Per i datori di lavoro che operano come impresa affidataria in cantieri mobili o temporanei (art.?97 co.?3-ter, D.Lgs.?81/08), è previsto un terzo modulo specifico di 6?ore, incentrato sulla sicurezza in cantiere.
Aggiornamento: 6?ore ogni 5?anni
L’obbligo di aggiornamento scatta ogni 5?anni, con un minimo di 6?ore. Se il datore partecipa anche al modulo cantieri, l’aggiornamento deve includere tale ambito.
Modalità di erogazione e date transitorie
Modalità flessibili
Il corso e l’aggiornamento possono essere erogati in presenza, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning. Ciò permette alle imprese di organizzare percorsi formativi in funzione delle proprie esigenze, mantenendo qualità e tracciabilità.
Termine per assolvere l’obbligo
I datori di lavoro hanno 24 mesi dalla pubblicazione (ossia entro il 23 maggio 2027) per completare il corso previsto. Sono validi anche i corsi già frequentati precedentemente, purché conformi ai nuovi requisiti: in tal caso, l’aggiornamento decorre dalla data dell’attestato.
Verifiche e tracciabilità: efficacia e qualità
Il nuovo Accordo rafforza gli strumenti di controllo sulla formazione:
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Verifica dell’apprendimento
Al termine di ogni percorso (base o aggiornamento), è prevista una verifica finale mediante test (minimo 30 quesiti nel corso base; 70% di risposte corrette richieste) o colloquio individuale. -
Verifica dell’efficacia in situazione lavorativa
Il datore deve monitorare l’applicazione delle competenze apprese “a distanza di tempo” e durante la quotidianità lavorativa, per valutare l’effettiva efficacia – modalità e tempistica sono a sua discrezione (questionari, interviste, osservazioni)?. -
Valutazione del gradimento
Estesa a tutti i corsi, non solo a RSPP/ASPP: serve a misurare la soddisfazione e l’utilità percepita dai partecipanti. -
Documentazione obbligatoria
I soggetti formatori devono predisporre progetti formativi, registri di presenza (cartacei o digitali), verbali delle verifiche e certificati finali.
Riconoscimento dei crediti e abrogazione dei precedenti accordi
L’Accordo abroga tutti i precedenti in materia, consolidando e semplificando le norme.Tuttavia, sono riconosciuti i crediti formativi acquisiti in percorsi antecedenti (2011, 2012, 2016), purché conformi ai nuovi contenuti.
Importanza sostanziale della formazione
L’accordo non mira solo ad adeguare le tempistiche, ma punta a stimolare una cultura della prevenzione radicata: il datore di lavoro non è semplicemente amministratore, ma protagonista effettivo del sistema sicurezza. La verifica dell’efficacia, le misure organizzative concrete, il coinvolgimento dei lavoratori sono elementi di svolta rispetto al passato formale?. L’obiettivo è passare da una conformità normativa “di facciata” a un approccio sostanziale alla salute e sicurezza.
Sfide e opportunità per le imprese
Riorganizzazione formativa
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Analisi dei fabbisogni: ogni corso deve derivare da una valutazione aziendale del rischio, quindi tagliato su misura sulla struttura stessa?.
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Infrastrutture didattiche: piattaforme e-learning, test online, registri digitali e strumenti di monitoraggio diventano indispensabili per tracciare in modo completo tutti i passaggi.
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Ruolo del datore: può erogare formazione al proprio personale se possiede i requisiti tecnici e documentali richiesti?, ma resta sempre responsabile dell’efficacia del processo.
Vantaggi
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Migliore cultura della sicurezza: coinvolgimento diretto del datore rafforza l’attenzione e responsabilizza tutti i livelli aziendali.
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Semplificazione normativa: un solo Accordo integrale sostituisce i vari accordi precedenti, riducendo rischi di disallineamento.
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Prontezza operativa: formazione specifica, verifica dell’efficacia e aggiornamento programmato creano circoli virtuosi di miglioramento.
Criticità potenziali
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Onere organizzativo: predisporre progetti formativi, sistemi di verifica, e-learning, testi, registri richiede tempo e investimenti.
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Aggiornamenti PMI: piccole e micro imprese devono pianificare con attenzione scadenze e strumenti didattici necessari.
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Controlli ispettivi: l’assenza di modulistica adeguata o verifiche inefficaci può esporre l’azienda a sanzioni.
Conclusione
L’Accordo Stato-Regioni del 17?aprile?2025 segna un cambiamento strutturale nel sistema di formazione per datori di lavoro, introducendo obblighi di durata minima, verifiche finali e di efficacia, gradimento, e un aggiornamento periodico. L’obiettivo è chiaro: promuovere una concreta cultura della sicurezza basata su competenze reali, non su adempimenti formali.
Per le imprese, la sfida è applicare questi standard con rigore, sfruttando modalità moderne e sistemi tracciabili. La ricompensa è un ambiente di lavoro più sicuro e una gestione del rischio più consapevole ed efficace, in linea con le migliori prassi europee.