/UserFiles/Immagini/Pagine/servizio-redazione-dvr-progetto81.jpg

Documento Valutazione Rischi

Progetto81® supporta il datore di lavoro, grazie ai suoi tecnici qualificati, nella redazione ed aggiornamento dei documenti DVR, DVR standardizzato e DUVRI.

Cos’è il Documento Valutazione Rischi?

Il Documento Valutazione Rischi (DVR) è un documento, redatto da un professionista, che contiene l'analisi e la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute presenti in un’attività lavorativa, indicando le misure di prevenzione e protezione attuate e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute dei lavoratori. 

La redazione del Documento Valutazione Rischi, a seguito della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, è uno degli obblighi a cui il datore di lavoro non può sottrarsi (art. 17 D.Lgs. 81/08), secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro.

Il DVR è un documento unico per ogni attività, in quanto specifico del particolare contesto lavorativo.

Per quali aziende è obbligatorio il DVR?

Sono soggette a Valutazione dei Rischi tutte le imprese composte da due o più soci, oppure con lavoratori dipendenti con qualsiasi tipologia di contratto appartenenti a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Il Documento Valutazione Rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’avvio dell’attività, e immediatamente aggiornato in occasione di significative modifiche della tecnica del processo produttivo (ad es. acquisto nuovi macchinari), della organizzazione del lavoro, a seguito di infortuni importanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Le aziende che sono in attività oltre tale periodo e non hanno ancora redatto il DVR, sono passibili di sanzioni, in caso di controllo da parte degli organi preposti (ASL, INAIL, VV. FF.).

Contenuti del Documento Valutazione Rischi

Come detto in precedenza, il DVR deve essere redatto dal Datore di Lavoro, che può farsi supportare da un tecnico qualificato. Durante il sopralluogo presso la sede dell’attività lavorativa, il tecnico si occuperà di raccogliere i seguenti dati:

  • dati generali dell’azienda;
  • descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo;
  • descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni dei dipendenti, con indicazione delle sostanze impiegate, attrezzature, impianti e specifiche misure tecniche di prevenzione adottate per ciascuno;
  • criteri seguiti nella valutazione: pericoli e rischi correlati, persone esposte al rischio (dipendenti, lavoratori di imprese di manutenzione o pulizia, visitatori, ecc…), riferimenti normativi adottati, norme di buona tecnica, linee guida;
  • misure di prevenzione e protezione: interventi necessari, interventi programmati per conseguire una ulteriore diminuzione dei rischi remoti;
  • programma di informazione e formazione dei lavoratori, istruzioni e procedure di sicurezza adottate, procedure di emergenza e pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;
  • programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate, piano per la revisione periodica ed occasionale della valutazione dei rischi, programma per l’informazione e la formazione dei dipendenti;
  • documentazione utile da allegare: certificazioni relative agli impianti, valutazione del rumore, schede di sicurezza dei prodotti, indagini ambientali, ecc…;
  • metodo di coinvolgimento delle componenti aziendali nel processo di sicurezza (RSPP, RLS, medico competente, lavoratori);
  • data o periodo di effettuazione della valutazione, firma del datore di lavoro e dei soggetti attivamente coinvolti nella valutazione (medico competente, RSPP, RLS) ed eventualmente professionalità/risorse esterne a cui si è fatto ricorso.

 

Aggiornamento D.V.R.

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto, tra le altre cose, l’obbligo inderogabile di redazione e aggiornamento del DVR.

Mentre la compilazione del DVR è una procedura obbligatoria all’avvio di ogni nuova impresa (il datore di lavoro ha 90 giorni dall’inizio dell’attività), l’aggiornamento del DVR è previsto solo in alcuni casi stabiliti dalla legge:

  • quando viene inoltrata una richiesta di benefici nel caso di particolari assunzioni;
  • se vengono introdotte modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • quando ci sono evoluzioni della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • nei casi in cui si verificano infortuni significativi.

    L’aggiornamento del DVR deve inoltre includere:
     
  • il programma di miglioramento e le eventuali variazioni delle attrezzature impiegate e in quale tipo di lavorazione;
  • l’indicazione delle nuove misure di sicurezza adottate;
  • la valutazione totale dei rischi in azienda e criteri di classificazione.

In più andranno inclusi tutti i nuovi rischi (tra cui in particolare il rischio stress lavoro correlato, il rischio per le lavoratrice gestanti e i rischi connessi a differenze di genere, età e lingua) imputabili alle modifiche apportate ai luoghi di lavoro, al piano lavorativo o ai cambiamenti legislativi.

D.V.R. Standardizzato

Dal 1 Giugno 2013 i datori di lavori non potranno più autocertificare la valutazione dei rischi. L’autocertificazione è stata sostituita, per alcune tipologie di aziende, dall’utilizzo delle procedure standardizzate, che consentono una compilazione del DVR semplificata.

Le aziende che devono usare le procedure standardizzate per la redazione del Documento Valutazione Rischi sono tutte quelle che impiegano fino a 10 dipendenti, ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Questa opzione viene concessa anche in altri casi, i datori di lavoro potranno valutare se redigere in maniera tradizionale il DVR o affidarsi alle Procedure Standardizzate. Parliamo di aziende che impiegano fino a 50 lavoratori ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione all’amianto.

Il Datore di lavoro, dunque, in collaborazione con l'RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi in azienda e si occuperà della compilazione del documento, previa consultazione di RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso e secondo i passaggi di seguito riportati:

  • descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
  • identificazione dei pericoli presenti in azienda;
  • valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
  • definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
     

Se pure l’utilizzo delle Procedure Standardizzate semplifichi il processo di valutazione dei rischi, questo adempimento rimane complesso e impegnativo per un datore di lavoro, che nella maggior parte dei casi non è in possesso di tutte le competenze necessarie per portare a termine questo compito.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

Il datore di lavoro committente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi di interferenza (il cosiddetto DUVRI) per attuare le relative misure di prevenzione e protezione garantendo così la sicurezza di tutti i lavoratori. Possiamo definire rischi interferenti:

  • i rischi che derivano dall’opera dell’appaltatore;
  • i rischi causati dalla sovrapposizione delle lavorazioni dei diversi appaltatori;
  • i rischi già esistenti nel luogo di lavoro del committente e in cui l’appaltatore deve operare;
  • i rischi causati da particolari esecuzioni richieste dal committente e che solitamente non sono presenti nell’attività dell’appaltatore.

I contenuti minimi del DUVRI sono:

  • criteri utilizzati per valutare i rischi;
  • descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto;
  • descrizione delle attività svolte dagli appaltatori;
  • identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore;
  • valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro;
  • programma delle attività: che descriva le attività oggetto dell’appalto, le aree di lavoro nelle quali saranno svolte, le attività lavorative omogenee per rischio e gli esecutori delle attività.
  • descrizione e organizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • computo estimativo dei costi della sicurezza;
  • coordinamento delle fasi lavorative.

Il DUVRI non è obbligatorio in caso di:

  • appalti di servizi di natura intellettuale;
  • forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, se non si evidenziano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.