Sanzioni penali, amministrative e ammende per inadempienze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 - Aggiornamento 2026
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art. 17, 28, 29) |
SANZIONE : art.55 |
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Valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento in collaborazione con l'RSPP ed il Medico competente (ove previsto). |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 |
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Incompleta compilazione del documento (con misure adottate, DPI, programma, responsabili dell'adeguamento), o mancata consultazione del RLS. |
Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 € |
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Mancato aggiornamento del documento (entro 30 gg.) in caso di modifiche produttive, infortuni significativi, richiesta del medico competente, adeguamento tecnologico. |
Ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 € |
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (art. 3, 18, 26, 43) |
SANZIONE : art.55 |
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Mancata informazione ai volontari sui rischi specifici e le misure adottate. |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 € |
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Mancata verifica idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi per affidamento lavori di appalto. |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 € |
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Mancata verifica di idoneità del lavoratori prima della mansione. Incarichi rischiosi affidati solo a lavoratori con adeguata formazione e addestramento. |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 € |
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Mancata nomina del Medico competente, nomina dei preposti, fornitura dei DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive. |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 € |
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Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI (documento unico rischio interferenze). |
Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 € |
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Mancata custodia del documento di valutazione rischi, riunione periodica di sicurezza non trattante tutti gli argomenti previsti da art. 35, comma 2 |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 € |
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Mancata comunicazione all'Inail e Ipsema degli infortuni superiori a 3 giorni entro 48 ore |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 € |
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Mancata comunicazione al medico della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 € |
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Mancata consegna ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 € per ogni lavoratore |
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PREPOSTO (art.19) |
SANZIONE: art.56 |
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Mancata vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi e informazione ai loro superiori diretti o il datore di lavoro su tutte le deficienze riscontrate. |
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 € |
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Mancata verifica sull'accesso ai luoghi da lavoro pericolosi; sull'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e informazione su emergenze e prevenzione. |
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 € |
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PROGETTISTI (art. 22) |
SANZIONE: art.57 |
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Progetti rispettanti i principi generali di prevenzione e scelta di attrezzature e componenti a norma. |
Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 € |
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FABBRICANTI E FORNITORI (art. 23) |
SANZIONE: art.57 |
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Fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature, DPI e impianti non a norma. |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 14.238,38 a 56.953,56 € |
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INSTALLATORI (art. 24) |
SANZIONE: art.57 |
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Progetti rispettanti i principi generali di prevenzione e scelta di attrezzature e componenti a norma. |
Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 € |
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MEDICO COMPETENTE: obblighi (art. 25, 40 e 41) |
SANZIONE: art.58 |
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Consegna la cartella sanitaria al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e consegna al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico la documentazione in suo possesso. |
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 € |
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Programma sorveglianza sanitaria, redige cartelle, informa lavoratori sul significato della sorveglianza. |
Arresto fino a 2 mese o ammenda da 427,16 a 1.708,61 € |
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Collabora col datore di lavoro alla valutazione dei rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno. |
Arresto fino a 2 mese o ammenda da 569,53 a 2.278,14 € |
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Comunica al lavoratore risultati sorveglianza e alla riunione fornisce dati relativi. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2847,69 € |
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Comunicazione al SSN di dati relativi alla sorveglianza e divieto di accertamenti vietati sui lavoratori. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 € |
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LAVORATORI: obblighi (art. 20 e 43) |
SANZIONE: art.59 |
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Osservare gli obblighi e le istruzioni sulla sicurezza e salute. Utilizzare correttamente attrezzature e DPI (guanti, tuta, occhiali, cuffie, ecc.). |
Arresto fino a 1 mesi o ammenda da 284,77 a 854,30 € |
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Mancata esibizione ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 € |
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IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI (art. 21) |
SANZIONE: art.60 |
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Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e DPI. |
Arresto fino a 1 mesi o ammenda da 284,77 a 854,30 € |
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Negli appalti mancata consegna della tessera di riconoscimento ai lavoratori. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 € |
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ALTRO |
SANZIONE: |
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Lavori in ambienti sospetti d'inquinamento (art. 66) |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 68) |
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Adeguamento dei locali di lavoro e Locali sotterranei o semisotterranei (art. 64, art. 65) |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 € (art. 68) |
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Notifiche all'organo di vigilanza Lavori di costruzione e ristrutturazione ambienti industriali (art. 67) |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 € (art. 68) |
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Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (art. 72) |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.067,88 a 3.844,36 € (art. 87) |
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Protezione da impianti e apparecchiature elettriche (art. 80) |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 87) |
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Adeguamento dei cantieri (art.90) |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 157) |
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Adeguamento segnaletica (art. 163) |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 165) |
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Riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi (art. 168) |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 170) |
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Ergonomia nell'uso dei videoterminali (art.174) |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 178) |
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Notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori che possono comportare esposizione all'amianto, nei casi previsti (art. 250) |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 262) |
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Protezione da agenti cancerogeni e biologici (art.276) |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 282) |
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lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro |
Sospensione attività fino a 2 anni |
Maggiorazione delle sanzioni
La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), al comma 445 dell'art. 1, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che incidono maggiormente sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.
La disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024, che ha elevato dal 20% al 30% la maggiorazione prevista per la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero.
In particolare, la lett. d) del comma 445 prevede l'aumento del:
a. 30% degli importi previsti da:
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art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), relativo alla cosiddetta maxisanzione per lavoro nero.
b. 20% degli importi previsti da:
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art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, relativo alle violazioni in materia di somministrazione, appalto e distacco;
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art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, relativo alle violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
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commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003, relativi alle violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
c. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Inoltre, la lett. e) del comma 445 prevede il raddoppio delle maggiorazioni qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Per quanto riguarda le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli importi già aumentati del 10% è stata inoltre applicata la rivalutazione del 15,9%, prevista dal Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023, che si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 6 ottobre 2023.