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Sanzioni penali, amministrative e ammende per inadempienze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 - Aggiornamento 2026

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art. 17, 28, 29)

SANZIONE : art.55

Valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento in collaborazione con l'RSPP ed il Medico competente (ove previsto).
Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o mancata frequenza del corso in caso di autonomina.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57
L'arresto è da 4 a 8 mesi
nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri > 200 u/g e con presenza di più imprese, miniere, ricovero e cura con più di 50 lavoratori.

Incompleta compilazione del documento (con misure adottate, DPI, programma, responsabili dell'adeguamento), o mancata consultazione del RLS.

Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 €
Documento mancante dei criteri di valutazione, o mancata individuazione delle mansioni che richiedono capacità, esperienza e formazione.

Mancato aggiornamento del documento (entro 30 gg.) in caso di modifiche produttive, infortuni significativi, richiesta del medico competente, adeguamento tecnologico.

Ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 €

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (art. 3, 18, 26, 43)

SANZIONE : art.55

Mancata informazione ai volontari sui rischi specifici e le misure adottate.
Mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi (da consultare solo in azienda) e dati relativi agli infortuni.
Mancata informazione alle ditte appaltatrici o fornitori d'opera o somministrazione di informazioni sui rischi specifici presenti e sulle misure adottate.
Mancata organizzazione rapporti con i servizi pubblici di emergenza e modalità di trasporto infortunati.
Mancata designazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.
Mancata informazione dei lavoratori a rischio su comportamenti a rischio e sulle misure di prevenzione adottate. Mancata informazione a tutti i lavoratori sulle misure in caso di pericolo grave e immediato e sulla ripresa del lavoro.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 €

Mancata verifica idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi per affidamento lavori di appalto.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 €

Mancata verifica di idoneità del lavoratori prima della mansione. Incarichi rischiosi affidati solo a lavoratori con adeguata formazione e addestramento.
Richiedere l'osservanza delle misure di prevenzione e utilizzo dei DPI.
Protezione popolazione e ambiente esterno.
Mancata informazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, incaricati prevenzione incendi e primo soccorso.
Mancata formazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, agli incaricati prevenzione incendi e primo soccorso e al RLS.
Mancata misure di prevenzione incendi e presenza di mezzi di estinzione.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €

Mancata nomina del Medico competente, nomina dei preposti, fornitura dei DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €

Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI (documento unico rischio interferenze).
Mancato controllo sanitario.

Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 €

Mancata custodia del documento di valutazione rischi, riunione periodica di sicurezza non trattante tutti gli argomenti previsti da art. 35, comma 2
Accertamenti sanitari vietati (accertamento gravidanza).

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 €

Mancata comunicazione all'Inail e Ipsema degli infortuni superiori a 3 giorni entro 48 ore
Mancata comunicazione all'RSPP dei dati necessari per la valutazione dei rischi.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 €

Mancata comunicazione al medico della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori.
Mancata comunicazione all'Inail e Ipsema degli infortuni da 1 a 3 giorni entro 48 ore.
Mancata custodia per 10 anni e consegna in caso di cessazione del rapporto di lavoro della cartella sanitaria.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 €

Mancata consegna ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 € per ogni lavoratore

 

PREPOSTO (art.19)

SANZIONE: art.56

Mancata vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi e informazione ai loro superiori diretti o il datore di lavoro su tutte le deficienze riscontrate.

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 €

Mancata verifica sull'accesso ai luoghi da lavoro pericolosi; sull'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e informazione su emergenze e prevenzione.
Mancata partecipazione al corso di formazione specifico per preposti.

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 €

 

PROGETTISTI (art. 22)

SANZIONE: art.57

Progetti rispettanti i principi generali di prevenzione e scelta di attrezzature e componenti a norma.

Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 €

 

FABBRICANTI E FORNITORI (art. 23)

SANZIONE: art.57

Fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature, DPI e impianti non a norma.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 14.238,38 a 56.953,56 €

 

INSTALLATORI (art. 24)

SANZIONE: art.57

Progetti rispettanti i principi generali di prevenzione e scelta di attrezzature e componenti a norma.

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €

 

MEDICO COMPETENTE: obblighi (art. 25, 40 e 41)

SANZIONE: art.58

Consegna la cartella sanitaria al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e consegna al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico la documentazione in suo possesso.

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 €

Programma sorveglianza sanitaria, redige cartelle, informa lavoratori sul significato della sorveglianza.

Arresto fino a 2 mese o ammenda da 427,16 a 1.708,61 €

Collabora col datore di lavoro alla valutazione dei rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno.

Arresto fino a 2 mese o ammenda da 569,53 a 2.278,14 €

Comunica al lavoratore risultati sorveglianza e alla riunione fornisce dati relativi.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2847,69 €

Comunicazione al SSN di dati relativi alla sorveglianza e divieto di accertamenti vietati sui lavoratori.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 €

 

LAVORATORI: obblighi (art. 20 e 43)

SANZIONE: art.59

Osservare gli obblighi e le istruzioni sulla sicurezza e salute. Utilizzare correttamente attrezzature e DPI (guanti, tuta, occhiali, cuffie, ecc.).
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro non modificando o rimuovendo i dispositivi di protezione.
Utilizzare correttamente attrezzature e DPI (guanti, tuta, occhiali, cuffie, ecc.) senza apportare modifiche e segnalando eventuali deficienze degli stessi.
Partecipare ai corsi di formazione.

Arresto fino a 1 mesi o ammenda da 284,77 a 854,30 €

Mancata esibizione ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 €

 

IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI (art. 21)

SANZIONE: art.60

Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e DPI.

Arresto fino a 1 mesi o ammenda da 284,77 a 854,30 €

Negli appalti mancata consegna della tessera di riconoscimento ai lavoratori.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 €

 

ALTRO

SANZIONE:

Lavori in ambienti sospetti d'inquinamento (art. 66)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 68)

Adeguamento dei locali di lavoro e Locali sotterranei o semisotterranei (art. 64, art. 65)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 € (art. 68)

Notifiche all'organo di vigilanza Lavori di costruzione e ristrutturazione ambienti industriali (art. 67)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 € (art. 68)

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (art. 72)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.067,88 a 3.844,36 € (art. 87)

Protezione da impianti e apparecchiature elettriche (art. 80)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 87)

Adeguamento dei cantieri (art.90)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 157)

Adeguamento segnaletica (art. 163)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 165)

Riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi (art. 168)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 170)

Ergonomia nell'uso dei videoterminali (art.174)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 178)

Notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori che possono comportare esposizione all'amianto, nei casi previsti (art. 250)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 262)

Protezione da agenti cancerogeni e biologici (art.276)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 282)

lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro

Sospensione attività fino a 2 anni

Maggiorazione delle sanzioni

La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), al comma 445 dell'art. 1, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che incidono maggiormente sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

La disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024, che ha elevato dal 20% al 30% la maggiorazione prevista per la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero.

In particolare, la lett. d) del comma 445 prevede l'aumento del:

a. 30% degli importi previsti da:

  • art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), relativo alla cosiddetta maxisanzione per lavoro nero.

b. 20% degli importi previsti da:

  • art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, relativo alle violazioni in materia di somministrazione, appalto e distacco;

  • art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, relativo alle violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;

  • commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003, relativi alle violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.

c. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, la lett. e) del comma 445 prevede il raddoppio delle maggiorazioni qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Per quanto riguarda le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli importi già aumentati del 10% è stata inoltre applicata la rivalutazione del 15,9%, prevista dal Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023, che si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 6 ottobre 2023.