Modalità di Erogazione dei Corsi, secondo il nuovo Accordo Stato Regioni 17 Aprile 2025

Modalità di erogazione dei corsi sulla sicurezza: la guida completa al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha introdotto un quadro organico e uniforme per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disciplinando in maniera dettagliata anche le modalità di erogazione dei corsi.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la definizione di quando la formazione può essere svolta in presenza, in videoconferenza sincrona oppure in modalità e-learning, eliminando molte delle incertezze interpretative sorte negli anni con i precedenti Accordi Stato-Regioni.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio tutte le modalità consentite, i limiti previsti dalla normativa e le principali novità introdotte dal nuovo Accordo.


Le modalità di erogazione previste dal nuovo Accordo

L'Accordo individua tre principali modalità di svolgimento dei corsi:

  • Formazione in presenza
  • Videoconferenza sincrona
  • E-learning

Ciascuna modalità presenta specifici requisiti organizzativi e può essere utilizzata esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'Accordo.


1. Formazione in presenza

La formazione in presenza continua a rappresentare la modalità didattica di riferimento.

Consente un'interazione diretta tra docente e partecipanti, favorisce il confronto in aula e permette lo svolgimento di esercitazioni pratiche, simulazioni e attività di addestramento che non possono essere efficacemente realizzate a distanza.

La presenza è inoltre obbligatoria per tutte le attività pratiche previste dai percorsi formativi, quali:

  • prove pratiche;
  • esercitazioni operative;
  • addestramento all'utilizzo di attrezzature;
  • utilizzo di DPI di III categoria;
  • attività che richiedono valutazioni pratiche delle competenze.

2. Videoconferenza sincrona

Una delle principali innovazioni del nuovo Accordo riguarda la disciplina della videoconferenza sincrona, oggi espressamente regolamentata.

Per videoconferenza sincrona si intende una lezione svolta in tempo reale, con collegamento contemporaneo tra docente e partecipanti, che consente:

  • comunicazione bidirezionale;
  • interazione continua;
  • possibilità di porre domande;
  • verifica della presenza;
  • controllo dell'effettiva partecipazione.

L'Accordo equipara la videoconferenza alla formazione in presenza esclusivamente per la parte teorica dei corsi.

Quando il percorso formativo prevede prove pratiche, esercitazioni o addestramento, tali attività devono comunque essere svolte fisicamente in aula o nel campo prove.


3. Formazione in e-learning

L'e-learning rappresenta la modalità formativa maggiormente flessibile, ma anche quella maggiormente regolamentata.

Il nuovo Accordo conferma la possibilità di utilizzare piattaforme di formazione a distanza esclusivamente per i corsi e i moduli espressamente autorizzati.

Affinché un corso possa essere considerato conforme, la piattaforma deve garantire:

  • identificazione certa del partecipante;
  • tracciabilità delle attività svolte;
  • registrazione dei tempi di fruizione;
  • monitoraggio dell'apprendimento;
  • tutoraggio didattico e tecnico;
  • verifica finale dell'apprendimento;
  • rilascio dell'attestato secondo i requisiti previsti dalla normativa.

L'obiettivo è assicurare che la formazione erogata online mantenga gli stessi standard qualitativi della formazione tradizionale.


Tabella delle modalità di erogazione

La seguente tabella riassume le modalità di svolgimento previste dal nuovo Accordo per le principali figure della sicurezza.

Corso Presenza Videoconferenza sincrona E-learning
Lavoratori - Formazione generale Consentita Consentita Consentita
Lavoratori - Formazione specifica Consentita Consentita Non Consentita
Datore di Lavoro Consentita Consentita Consentita
Datore di Lavoro RSPP - Modulo comune Consentita Consentita Non Consentita
Datore di Lavoro RSPP - Moduli tecnici Consentita Consentita Non Consentita
Dirigenti Consentita Consentita Consentita
Preposti Consentita Consentita Non Consentita
Aggiornamento Preposti Consentita Consentita Non Consentita
RSPP / ASPP Modulo A Consentita Consentita Consentita
RSPP / ASPP Modulo B Consentita Consentita Non Consentita
RSPP / ASPP Modulo C Consentita Consentita Non Consentita
Attrezzature di lavoro Consentita Non Consentita Non Consentita
Ambienti confinati Consentita Non Consentita Non Consentita

Nota: la possibilità di utilizzare l'e-learning dipende dal singolo percorso formativo disciplinato dall'Accordo e dagli eventuali moduli pratici previsti. Le esercitazioni e l'addestramento devono essere sempre svolti in presenza.


Quando l'e-learning non è consentito

Il nuovo Accordo ribadisce che la formazione a distanza non può sostituire l'addestramento pratico.

L'e-learning non è quindi ammesso per:

  • esercitazioni pratiche;
  • utilizzo di macchine e attrezzature;
  • prove operative;
  • addestramento all'uso dei DPI;
  • formazione che richiede dimostrazioni pratiche delle competenze.

In tali casi è obbligatorio lo svolgimento delle attività in presenza, sotto la supervisione del docente o dell'istruttore qualificato.


I requisiti della piattaforma e-learning

L'Allegato II dell'Accordo definisce i requisiti minimi che devono possedere le piattaforme e-learning.

Tra i principali:

  • autenticazione dell'utente;
  • tracciamento automatico delle attività;
  • registrazione dei tempi di collegamento;
  • gestione delle verifiche intermedie;
  • test finale;
  • conservazione dei dati;
  • assistenza tecnica;
  • tutor didattico.

L'adozione di tali requisiti garantisce la validità del percorso formativo e la corretta documentazione dell'attività svolta.


Le verifiche finali dell'apprendimento

Una delle principali novità introdotte dall'Accordo Stato-Regioni 2025 riguarda il rafforzamento del sistema di verifica dell'apprendimento.

Per tutti i corsi è prevista una verifica finale, calibrata sulla tipologia del percorso formativo.

La valutazione può comprendere:

  • test scritti;
  • questionari;
  • colloqui individuali;
  • prove pratiche;
  • simulazioni operative.

L'obiettivo è accertare l'effettiva acquisizione delle competenze e non la semplice frequenza del corso.


Le verifiche di efficacia della formazione

Accanto alla verifica finale dell'apprendimento, il nuovo Accordo introduce una maggiore attenzione anche alla verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Le aziende sono chiamate a valutare se le conoscenze acquisite siano effettivamente applicate nell'organizzazione del lavoro attraverso:

  • osservazioni sul campo;
  • audit interni;
  • monitoraggio dei comportamenti;
  • analisi degli infortuni e dei mancati infortuni;
  • colloqui con lavoratori e preposti.

Questo approccio sposta l'attenzione dal semplice adempimento formale alla reale efficacia della formazione nel migliorare i livelli di sicurezza aziendale.


Conclusioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un importante passo avanti verso una formazione più moderna, tracciabile e orientata alle competenze.

La disciplina delle modalità di erogazione consente oggi di utilizzare efficacemente la presenza, la videoconferenza sincrona e l'e-learning, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa e senza compromettere la qualità dell'apprendimento.

Per aziende e soggetti formatori è quindi fondamentale verificare, per ogni singolo corso, quali modalità siano effettivamente consentite, assicurando il rispetto dei requisiti organizzativi, tecnologici e didattici previsti dall'Accordo e dal D.Lgs. 81/2008.