Sicurezza sul Lavoro 2026: guida completa al D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 2025

Sicurezza sul Lavoro nel 2026: cosa devono sapere le aziende

La sicurezza sul lavoro rappresenta oggi uno degli aspetti più importanti nella gestione di qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal settore di attività o dal numero dei lavoratori impiegati. Negli ultimi anni il quadro normativo ha subito una significativa evoluzione, culminata con l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha riformato il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo criteri più rigorosi per la progettazione, l'erogazione e la verifica dei percorsi formativi.

Pur rimanendo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il principale riferimento normativo, il sistema di prevenzione oggi richiede alle aziende un approccio sempre più organizzato, documentato e orientato al miglioramento continuo. La sicurezza non può più essere considerata un insieme di adempimenti burocratici, ma costituisce un elemento strategico della gestione aziendale, capace di incidere sulla produttività, sulla qualità del lavoro e sulla competitività dell'impresa.

Questa guida, aggiornata al 2026, analizza il Testo Unico sulla Sicurezza alla luce delle più recenti evoluzioni normative, illustrando gli obblighi del Datore di Lavoro, il ruolo delle figure della prevenzione, il nuovo sistema formativo previsto dall'Accordo Stato-Regioni 2025 e gli adempimenti necessari per garantire la conformità alla normativa vigente.


Cos'è il D.Lgs. 81/2008

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, conosciuto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, rappresenta il principale riferimento normativo italiano in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il decreto ha riunito e coordinato gran parte della normativa previgente, creando un sistema organico di regole applicabili a tutti i settori produttivi, pubblici e privati.

L'obiettivo del legislatore è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute dei lavoratori attraverso un sistema fondato su:

  • valutazione preventiva dei rischi;
  • organizzazione della prevenzione;
  • formazione e informazione;
  • sorveglianza sanitaria;
  • partecipazione attiva di tutte le figure aziendali.

Nel corso degli anni il D.Lgs. 81/2008 è stato oggetto di numerosi aggiornamenti, mantenendo però invariata la propria impostazione: la sicurezza deve essere pianificata, gestita e costantemente migliorata.


Perché il Testo Unico continua ad essere attuale nel 2026

A quasi vent'anni dalla sua entrata in vigore, il D.Lgs. 81/2008 continua a rappresentare il pilastro della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Questo è possibile perché il Testo Unico non si limita a prescrivere obblighi specifici, ma introduce un modello organizzativo flessibile, capace di adattarsi all'evoluzione delle tecnologie, delle modalità di lavoro e dei nuovi rischi emergenti.

Negli ultimi anni, ad esempio, il sistema della sicurezza ha dovuto confrontarsi con:

  • diffusione dello smart working;
  • digitalizzazione dei processi produttivi;
  • utilizzo dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro;
  • incremento dei rischi informatici;
  • sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  • nuove tecnologie industriali.

Il Testo Unico ha dimostrato di poter integrare tali evoluzioni attraverso aggiornamenti normativi e tecnici, mantenendo al centro il principio della prevenzione.


Le principali novità introdotte fino al 2026

L'evoluzione della normativa sulla sicurezza non si è fermata al D.Lgs. 81/2008.

Tra gli aggiornamenti più significativi si collocano:

  • il rafforzamento del ruolo del preposto;
  • l'introduzione di nuove disposizioni in materia di vigilanza;
  • il potenziamento del sistema sanzionatorio;
  • l'aggiornamento di numerose norme tecniche;
  • il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha completamente riorganizzato la disciplina della formazione.

Quest'ultimo rappresenta senza dubbio la novità più rilevante degli ultimi anni e interessa direttamente tutte le imprese che devono organizzare percorsi formativi per lavoratori e figure della sicurezza.


Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: una riforma della formazione

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, viene finalmente unificata la disciplina della formazione prevista dai precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016.

L'obiettivo della riforma è quello di creare un sistema formativo più omogeneo, efficace e maggiormente orientato alla qualità dell'apprendimento.

Tra le principali novità figurano:

  • un unico testo di riferimento per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • nuovi criteri per la progettazione dei corsi;
  • maggiore attenzione alle esercitazioni pratiche;
  • definizione più rigorosa dei requisiti dei soggetti formatori;
  • nuove modalità di verifica dell'apprendimento;
  • disciplina aggiornata delle modalità di erogazione (presenza, videoconferenza ed e-learning nei casi consentiti);
  • revisione dei percorsi formativi destinati a numerose figure della prevenzione.

Per le aziende ciò comporta la necessità di verificare che i corsi programmati siano conformi alle nuove disposizioni.


A chi si applica il D.Lgs. 81/2008

Il Testo Unico trova applicazione praticamente in tutti gli ambienti di lavoro.

L'articolo 3 stabilisce infatti che la normativa si applica a:

  • imprese private;
  • Pubbliche Amministrazioni;
  • attività industriali;
  • aziende artigiane;
  • imprese agricole;
  • cantieri temporanei e mobili;
  • strutture sanitarie;
  • scuole;
  • cooperative;
  • associazioni;
  • enti del Terzo Settore.

Le modalità di applicazione possono variare in funzione delle caratteristiche dell'attività svolta, ma il principio della tutela della salute e sicurezza rimane invariato.


Chi è considerato lavoratore?

Uno degli aspetti più importanti del D.Lgs. 81/2008 riguarda la definizione di lavoratore.

La normativa tutela non soltanto il dipendente assunto con contratto subordinato, ma tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Datore di Lavoro.

Tra i soggetti equiparati rientrano, ad esempio:

  • soci lavoratori;
  • apprendisti;
  • tirocinanti;
  • studenti impegnati in attività pratiche;
  • lavoratori a progetto;
  • lavoratori intermittenti;
  • volontari nei casi previsti dalla legge.

Questa definizione estesa consente di garantire un livello uniforme di tutela a tutti coloro che operano all'interno dell'organizzazione.


Come è strutturato il Testo Unico

Il D.Lgs. 81/2008 è composto da 306 articoli e 51 allegati tecnici, suddivisi in tredici Titoli.

Titolo Contenuto
Titolo I Principi comuni e organizzazione della prevenzione
Titolo II Luoghi di lavoro
Titolo III Attrezzature di lavoro, DPI e impianti elettrici
Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza
Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII Videoterminali
Titolo VIII Agenti fisici
Titolo IX Agenti chimici, cancerogeni, mutageni e amianto
Titolo X Agenti biologici
Titolo XI Atmosfere esplosive
Titolo XII Disposizioni penali
Titolo XIII Disposizioni finali

Ogni Titolo disciplina specifici ambiti della prevenzione e costituisce il riferimento normativo per particolari categorie di rischio.


La sicurezza come sistema di gestione

Uno degli aspetti più innovativi del D.Lgs. 81/2008 è aver trasformato la sicurezza sul lavoro in un vero sistema di gestione.

Oggi non è più sufficiente predisporre documenti o adempiere formalmente agli obblighi di legge.

Le aziende devono dimostrare di aver organizzato un sistema efficace basato su:

  • valutazione continua dei rischi;
  • programmazione delle misure preventive;
  • formazione costante dei lavoratori;
  • controllo dell'applicazione delle procedure;
  • monitoraggio dei risultati;
  • miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.

Questo approccio organizzativo è stato ulteriormente rafforzato dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che attribuisce maggiore importanza alla qualità della formazione e alla sua effettiva efficacia.


Le misure generali di tutela: il principio su cui si fonda il D.Lgs. 81/2008

Il cuore del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro è rappresentato dall'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, dedicato alle Misure Generali di Tutela. Si tratta dei principi fondamentali che ogni Datore di Lavoro deve applicare per organizzare un sistema di prevenzione efficace, indipendentemente dal settore di attività.

L'articolo 15 non individua soltanto una serie di obblighi, ma definisce una vera e propria strategia di gestione della sicurezza, basata sulla prevenzione dei rischi, sul miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e sul coinvolgimento di tutte le figure aziendali.

L'obiettivo del legislatore è quello di spostare l'attenzione dalla semplice gestione degli infortuni alla loro prevenzione, attraverso un approccio organizzativo che consenta di individuare i pericoli prima che possano trasformarsi in eventi dannosi.


La valutazione dei rischi: il punto di partenza della prevenzione

Il primo obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 consiste nella valutazione di tutti i rischi presenti nell'organizzazione.

Ogni Datore di Lavoro è tenuto ad analizzare le attività svolte, individuare i pericoli presenti nei luoghi di lavoro e valutare i possibili effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli connessi:

  • agli ambienti di lavoro;
  • alle attrezzature utilizzate;
  • agli impianti;
  • agli agenti chimici, fisici e biologici;
  • alla movimentazione manuale dei carichi;
  • allo stress lavoro-correlato;
  • alle differenze di genere, età e provenienza dei lavoratori;
  • ai rischi derivanti dall'organizzazione del lavoro.

Dal risultato della valutazione nasce il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che costituisce il principale strumento di pianificazione della prevenzione aziendale.


Eliminare i rischi alla fonte

Uno dei principi fondamentali della normativa è che il rischio debba essere eliminato, ove tecnicamente possibile, direttamente alla sua origine.

Questo significa che il Datore di Lavoro deve privilegiare gli interventi che eliminano il pericolo rispetto a quelli che si limitano a proteggere il lavoratore dalle sue conseguenze.

Ad esempio, è preferibile:

  • sostituire una sostanza pericolosa con una meno pericolosa;
  • installare ripari fissi sulle macchine anziché affidarsi esclusivamente ai DPI;
  • automatizzare lavorazioni particolarmente rischiose;
  • modificare il layout produttivo per eliminare interferenze tra lavoratori e mezzi di movimentazione.

Questo principio prende il nome di gerarchia delle misure di prevenzione ed è uno dei cardini della moderna gestione della sicurezza.


Programmare la prevenzione

La sicurezza sul lavoro non può essere affidata a interventi occasionali o adottata soltanto in seguito a un infortunio.

Il D.Lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro di programmare la prevenzione attraverso una pianificazione che tenga conto:

  • dell'organizzazione aziendale;
  • dell'evoluzione tecnica;
  • delle nuove tecnologie;
  • dell'esperienza maturata;
  • dei risultati delle verifiche interne;
  • delle indicazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria.

La prevenzione deve quindi diventare parte integrante della gestione aziendale, al pari della qualità, della produzione e dell'organizzazione del lavoro.


Adeguare il lavoro alla persona

Tra gli aspetti più innovativi del Testo Unico vi è il principio secondo cui il lavoro deve essere adattato alle caratteristiche della persona e non viceversa.

Ciò significa progettare le attività lavorative tenendo conto dell'ergonomia, della riduzione dei movimenti ripetitivi, della corretta progettazione delle postazioni di lavoro e dell'impiego di attrezzature adeguate.

L'applicazione dei principi ergonomici contribuisce a prevenire numerose patologie muscolo-scheletriche, ridurre l'affaticamento dei lavoratori e migliorare il benessere organizzativo.


Dare priorità alle misure di protezione collettiva

Il legislatore stabilisce che le misure di protezione collettiva devono essere preferite ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Le protezioni collettive consentono infatti di eliminare o ridurre il rischio per tutti i lavoratori contemporaneamente.

Ne sono un esempio:

  • parapetti;
  • sistemi di aspirazione localizzata;
  • protezioni delle macchine;
  • segregazione delle aree pericolose;
  • impianti di ventilazione;
  • dispositivi automatici di sicurezza.

I DPI, pur essendo fondamentali, rappresentano l'ultima barriera di protezione quando il rischio non può essere eliminato con altre misure.


Informazione, formazione e addestramento

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ulteriormente rafforzato il ruolo della formazione quale misura di prevenzione essenziale.

La normativa distingue chiaramente tre attività complementari.

L'informazione consiste nel fornire ai lavoratori tutte le notizie necessarie sui rischi presenti, sulle procedure aziendali e sulle misure di emergenza.

La formazione permette invece di acquisire competenze teoriche e conoscenze specifiche per svolgere la propria attività in sicurezza.

L'addestramento riguarda la prova pratica, indispensabile per imparare a utilizzare correttamente attrezzature, macchine, impianti e dispositivi di protezione.

L'Accordo Stato-Regioni 2025 pone particolare attenzione alla qualità dell'apprendimento, alle verifiche finali e all'efficacia della formazione, prevedendo requisiti più rigorosi sia per i soggetti formatori sia per l'organizzazione dei corsi.


La partecipazione attiva dei lavoratori

La sicurezza sul lavoro non può essere garantita esclusivamente attraverso procedure e documenti.

Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce ai lavoratori un ruolo attivo nella prevenzione, chiamandoli a collaborare con il Datore di Lavoro, con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Ogni lavoratore deve:

  • osservare le procedure aziendali;
  • utilizzare correttamente attrezzature e DPI;
  • segnalare tempestivamente situazioni di pericolo;
  • partecipare ai programmi di formazione;
  • contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

La collaborazione tra tutte le figure aziendali costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema prevenzionistico italiano.


Gli obblighi del Datore di Lavoro nel 2026

Nel 2026 il Datore di Lavoro continua ad essere il principale garante della salute e sicurezza dei lavoratori.

Oltre agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, deve assicurare che l'organizzazione aziendale sia conforme alle nuove disposizioni introdotte dall'Accordo Stato-Regioni 2025, in particolare per quanto riguarda la formazione obbligatoria.

Tra i principali adempimenti rientrano:

  • effettuare la valutazione di tutti i rischi;
  • elaborare e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • designare gli addetti alla gestione delle emergenze;
  • nominare il Medico Competente quando previsto;
  • garantire una formazione conforme al nuovo Accordo Stato-Regioni;
  • fornire idonei Dispositivi di Protezione Individuale;
  • vigilare sull'applicazione delle procedure di sicurezza;
  • aggiornare periodicamente il sistema di prevenzione aziendale.

Alcuni obblighi, come la valutazione dei rischi e la nomina dell'RSPP, rimangono non delegabili, confermando la centralità del ruolo del Datore di Lavoro nella gestione della sicurezza.


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il fulcro del sistema di prevenzione

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta il principale strumento di gestione della salute e sicurezza sul lavoro previsto dal D.Lgs. 81/2008. Non si tratta di un semplice documento amministrativo, ma del risultato di un processo tecnico e organizzativo attraverso il quale il Datore di Lavoro individua tutti i rischi presenti in azienda e pianifica le misure necessarie per eliminarli o ridurli.

La valutazione dei rischi costituisce il punto di partenza dell'intero sistema di prevenzione: tutte le procedure aziendali, la formazione, la sorveglianza sanitaria e gli interventi di miglioramento devono infatti essere coerenti con quanto riportato nel DVR.

L'obiettivo non è soltanto rispettare un obbligo di legge, ma costruire un ambiente di lavoro più sicuro, riducendo il numero di infortuni, malattie professionali e situazioni di rischio.


Chi deve redigere il DVR?

L'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi ricade sul Datore di Lavoro.

Si tratta di uno degli obblighi espressamente definiti come non delegabili dall'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008.

Ciò significa che, pur potendo avvalersi della collaborazione di professionisti qualificati, consulenti, RSPP e Medico Competente, il Datore di Lavoro rimane sempre il responsabile della valutazione dei rischi e dell'approvazione del documento.

Il DVR deve essere elaborato con la collaborazione di:

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • Medico Competente, nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria;
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che deve essere preventivamente consultato.

Questo approccio multidisciplinare garantisce una valutazione più completa e aderente alla reale organizzazione aziendale.


Quali contenuti deve riportare il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere tutti gli elementi necessari per comprendere come l'azienda gestisce la prevenzione.

Tra i contenuti fondamentali rientrano:

  • l'identificazione dei pericoli presenti negli ambienti di lavoro;
  • la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • le misure di prevenzione e protezione già adottate;
  • il programma degli interventi di miglioramento;
  • le procedure operative previste;
  • i ruoli aziendali incaricati dell'attuazione delle misure di sicurezza;
  • l'individuazione delle mansioni che comportano rischi specifici.

Un DVR efficace non deve limitarsi a descrivere i rischi, ma deve rappresentare uno strumento dinamico di pianificazione e gestione.


Quando deve essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi?

Il DVR non è un documento statico.

Deve essere riesaminato e aggiornato ogni volta che intervengano modifiche in grado di influenzare il livello di rischio presente in azienda.

Tra le principali situazioni che richiedono una revisione del documento figurano:

  • modifiche dell'organizzazione aziendale;
  • introduzione di nuovi macchinari o impianti;
  • utilizzo di nuove sostanze o attrezzature;
  • cambiamenti del ciclo produttivo;
  • trasferimento della sede o riorganizzazione degli ambienti di lavoro;
  • evoluzione della normativa tecnica o legislativa;
  • infortuni significativi o risultati della sorveglianza sanitaria che evidenzino nuove criticità.

Nel 2026 assume particolare rilievo anche l'aggiornamento del DVR in occasione dell'introduzione di nuove tecnologie, sistemi automatizzati e strumenti basati sull'intelligenza artificiale, qualora incidano sull'organizzazione del lavoro o sui rischi presenti.


Le figure della prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008

Uno degli elementi distintivi del Testo Unico è l'individuazione di un sistema organizzativo nel quale ogni soggetto svolge compiti e responsabilità ben definiti.

La gestione della sicurezza non è infatti affidata esclusivamente al Datore di Lavoro, ma coinvolge numerose figure professionali che collaborano alla prevenzione.

Le principali figure previste dal D.Lgs. 81/2008 sono:

  • Datore di Lavoro;
  • Dirigente;
  • Preposto;
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
  • Medico Competente;
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
  • Addetti antincendio;
  • Addetti al primo soccorso.

La corretta individuazione di queste figure rappresenta uno degli aspetti più frequentemente verificati dagli organi di vigilanza.


Il Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro continua a rappresentare il principale garante della sicurezza aziendale.

Oltre agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, deve oggi assicurare che l'organizzazione della formazione rispetti quanto previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, verificando la conformità dei percorsi formativi, dei soggetti formatori e delle modalità di erogazione.

Tra le sue responsabilità rientrano:

  • organizzare il sistema di prevenzione;
  • effettuare la valutazione dei rischi;
  • garantire la formazione obbligatoria;
  • assicurare la sorveglianza sanitaria quando prevista;
  • mettere a disposizione attrezzature e DPI conformi;
  • vigilare sull'applicazione delle procedure di sicurezza.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

L'RSPP è il consulente tecnico del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza.

Collabora alla valutazione dei rischi e supporta l'azienda nella predisposizione delle misure di prevenzione.

Le sue principali attività comprendono:

  • individuazione dei fattori di rischio;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza;
  • proposta dei programmi di formazione;
  • partecipazione alla riunione periodica;
  • supporto nell'aggiornamento del DVR;
  • monitoraggio dell'efficacia delle misure preventive.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha confermato e aggiornato il percorso formativo per RSPP e ASPP, ridefinendone i contenuti in coerenza con l'evoluzione normativa e organizzativa.


Il Dirigente

Il Dirigente attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando concretamente le attività lavorative.

Coordina il personale, assegna i compiti e verifica che le attività vengano svolte nel rispetto delle procedure aziendali.

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 il percorso formativo dei dirigenti è stato profondamente rivisto, con contenuti maggiormente orientati alla gestione organizzativa della prevenzione, alla leadership e alla cultura della sicurezza.


Il Preposto

Negli ultimi anni il ruolo del Preposto è stato progressivamente rafforzato.

Si tratta della figura che sovrintende direttamente all'attività lavorativa e controlla il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.

Tra i suoi principali compiti figurano:

  • vigilare sul comportamento dei lavoratori;
  • verificare l'utilizzo corretto dei DPI;
  • interrompere le attività in presenza di situazioni di grave pericolo;
  • segnalare tempestivamente eventuali anomalie al Datore di Lavoro o al Dirigente.

Anche la formazione del Preposto è stata oggetto di importanti modifiche con il nuovo Accordo Stato-Regioni, che ha rafforzato gli aspetti pratici e l'aggiornamento periodico.


Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il RLS rappresenta i lavoratori per tutte le questioni riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.

Partecipa attivamente al sistema di prevenzione attraverso:

  • consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi;
  • accesso alla documentazione aziendale in materia di sicurezza;
  • partecipazione alla riunione periodica;
  • formulazione di osservazioni e proposte;
  • promozione della cultura della prevenzione.

Il suo ruolo favorisce il dialogo tra lavoratori e Datore di Lavoro, contribuendo al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.


Il Medico Competente

Quando la normativa prevede la sorveglianza sanitaria, il Datore di Lavoro deve nominare un Medico Competente.

Oltre a effettuare le visite mediche, il Medico Competente:

  • collabora alla valutazione dei rischi;
  • definisce il protocollo sanitario;
  • esprime il giudizio di idoneità alla mansione;
  • effettua sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
  • partecipa alla programmazione della prevenzione.

La sua attività assume particolare rilevanza nelle aziende caratterizzate da esposizioni a rischi specifici.


La formazione nel nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Uno degli aggiornamenti più significativi introdotti nel 2025 riguarda l'intero sistema della formazione obbligatoria.

Il nuovo Accordo ha riunito in un unico testo tutta la disciplina precedentemente contenuta nei diversi Accordi Stato-Regioni, definendo criteri uniformi per:

  • lavoratori;
  • preposti;
  • dirigenti;
  • datori di lavoro;
  • RSPP e ASPP;
  • coordinatori della sicurezza;
  • operatori di attrezzature;
  • altre figure previste dal D.Lgs. 81/2008.

L'obiettivo è garantire percorsi formativi maggiormente orientati allo sviluppo di competenze concrete e verificabili.


Le modalità di erogazione della formazione

L'Accordo Stato-Regioni 2025 disciplina in maniera puntuale le modalità di svolgimento dei corsi.

A seconda della tipologia di percorso formativo, la formazione può essere erogata:

  • in presenza;
  • in videoconferenza sincrona;
  • in modalità e-learning, esclusivamente nei casi espressamente consentiti dall'Accordo;
  • mediante esercitazioni pratiche e addestramento operativo, quando previsti.

Grande attenzione viene dedicata anche alla progettazione didattica, ai requisiti dei docenti, alla verifica finale dell'apprendimento e alla tracciabilità dell'intero percorso formativo.


La sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria

La sorveglianza sanitaria rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali il Datore di Lavoro tutela la salute dei lavoratori esposti a specifici rischi professionali. Il suo obiettivo non è soltanto verificare l'idoneità alla mansione, ma soprattutto prevenire l'insorgenza di malattie professionali e monitorare nel tempo gli effetti dell'esposizione ai diversi fattori di rischio.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria esclusivamente nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 o da altre disposizioni di legge, quando dalla valutazione dei rischi emerge l'esposizione dei lavoratori a determinati agenti o condizioni lavorative.

Tra le principali situazioni che richiedono la nomina del Medico Competente e l'attivazione della sorveglianza sanitaria rientrano:

  • esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o mutageni;
  • esposizione ad amianto;
  • agenti biologici;
  • rumore e vibrazioni oltre i valori previsti dalla normativa;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • utilizzo di videoterminali nei casi previsti dall'articolo 176 del D.Lgs. 81/2008;
  • lavori in quota e attività particolarmente gravose;
  • utilizzo di attrezzature o sostanze che richiedono controlli sanitari specifici.

La sorveglianza sanitaria deve essere pianificata sulla base dei risultati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e integrata all'interno del sistema di prevenzione aziendale.


Il ruolo del Medico Competente

Il Medico Competente è una figura centrale nel sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Oltre a effettuare gli accertamenti sanitari, collabora con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e le altre figure aziendali nella gestione complessiva della salute dei lavoratori.

Tra i principali compiti del Medico Competente figurano:

  • collaborare alla valutazione dei rischi;
  • predisporre il protocollo sanitario sulla base dei rischi specifici presenti in azienda;
  • effettuare le visite mediche preventive, periodiche e straordinarie previste dalla normativa;
  • esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio;
  • informare i lavoratori sui risultati degli accertamenti sanitari;
  • effettuare almeno una visita annuale degli ambienti di lavoro, salvo diversa periodicità motivata.

La collaborazione tra Medico Competente e Datore di Lavoro rappresenta uno degli elementi fondamentali per garantire una gestione efficace della prevenzione.


Il giudizio di idoneità alla mansione

Al termine degli accertamenti sanitari, il Medico Competente esprime il giudizio di idoneità del lavoratore rispetto alla mansione svolta.

Il giudizio può essere:

  • idoneità;
  • idoneità con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare eventuali prescrizioni indicate dal Medico Competente e, ove possibile, adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute.


Le responsabilità dei lavoratori

Il sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. 81/2008 attribuisce responsabilità non solo al Datore di Lavoro, ma anche ai lavoratori.

Ogni lavoratore è infatti tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro che potrebbero essere coinvolte dalle proprie azioni o omissioni.

Tra i principali obblighi previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 rientrano:

  • utilizzare correttamente attrezzature, macchinari e impianti;
  • impiegare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • rispettare le procedure aziendali;
  • partecipare ai corsi di formazione e addestramento;
  • segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo;
  • collaborare con il Datore di Lavoro e con le altre figure della prevenzione.

La sicurezza sul lavoro è infatti un processo partecipato che richiede il contributo di tutti i soggetti coinvolti.


Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Testo Unico può comportare importanti conseguenze sotto il profilo amministrativo, civile e penale.

Le sanzioni variano in funzione della violazione commessa e del soggetto responsabile.

Tra le principali conseguenze possono rientrare:

  • ammende di importo anche particolarmente elevato;
  • arresto nei casi previsti dalla legge;
  • sospensione dell'attività imprenditoriale nei casi più gravi;
  • responsabilità civile per il risarcimento dei danni;
  • responsabilità penale in caso di infortuni o malattie professionali riconducibili alla violazione degli obblighi prevenzionistici.

A tali conseguenze si possono aggiungere gli effetti derivanti dal D.Lgs. 231/2001, qualora un grave infortunio sul lavoro determini la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi con violazione della normativa sulla sicurezza.


La formazione nel 2026: un investimento strategico per le aziende

Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione assume un ruolo ancora più centrale nel sistema di prevenzione.

L'obiettivo della riforma non è soltanto uniformare i percorsi formativi, ma garantire che la formazione sia realmente efficace nello sviluppo delle competenze necessarie per lavorare in sicurezza.

Per le aziende ciò significa:

  • programmare la formazione in modo sistematico;
  • monitorare le scadenze degli aggiornamenti;
  • verificare che i corsi siano conformi ai requisiti dell'Accordo;
  • documentare correttamente ogni percorso formativo;
  • integrare formazione teorica, esercitazioni pratiche e addestramento quando previsto.

Una gestione efficace della formazione contribuisce a ridurre il rischio di infortuni, migliorare l'organizzazione aziendale e dimostrare la conformità agli obblighi di legge.


Checklist degli adempimenti principali

Ogni Datore di Lavoro dovrebbe verificare periodicamente che siano stati assolti tutti i principali obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

Organizzazione della sicurezza

? Valutazione di tutti i rischi.

? Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato.

? Nomina del RSPP.

? Nomina del Medico Competente, quando prevista.

? Designazione degli addetti antincendio e primo soccorso.

? Nomina o elezione del RLS.

Formazione

? Formazione dei lavoratori conforme al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

? Formazione di dirigenti e preposti aggiornata.

? Formazione del Datore di Lavoro, ove prevista.

? Aggiornamenti formativi programmati.

? Addestramento pratico documentato nei casi richiesti.

Gestione operativa

? DPI consegnati e registrati.

? Procedure di emergenza aggiornate.

? Piano di evacuazione predisposto, ove previsto.

? Manutenzione periodica di impianti e attrezzature.

? Sorveglianza sanitaria attiva, quando obbligatoria.


Domande frequenti (FAQ)

Il D.Lgs. 81/2008 è ancora il principale riferimento normativo nel 2026?

Sì. Il Testo Unico continua a rappresentare la normativa fondamentale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le principali novità riguardano soprattutto la formazione, aggiornata dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Qual è la principale novità introdotta dall'Accordo Stato-Regioni 2025?

L'Accordo ha unificato e aggiornato l'intera disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definendo criteri uniformi per i percorsi formativi, i requisiti dei soggetti formatori, le modalità di erogazione e le verifiche finali dell'apprendimento.

Il DVR deve essere aggiornato ogni anno?

Non necessariamente. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato ogni volta che intervengono modifiche significative nell'organizzazione aziendale, nei processi produttivi, nelle attrezzature, nella normativa o quando emergono nuovi rischi.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, quando dalla valutazione dei rischi emerge l'esposizione dei lavoratori a fattori che richiedono controlli sanitari specifici.

Quali sono gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro?

Tra gli obblighi non delegabili figurano la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).


Conclusioni

Il D.Lgs. 81/2008 continua a rappresentare il pilastro della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, l'evoluzione normativa culminata con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha profondamente innovato il sistema della formazione, rafforzando il principio secondo cui la prevenzione deve basarsi su competenze reali, organizzazione efficace e aggiornamento continuo.

Per le aziende, il rispetto della normativa non significa soltanto evitare sanzioni, ma costruire un modello organizzativo capace di tutelare le persone, migliorare l'efficienza aziendale e ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.

Progetto81 supporta imprese, professionisti ed enti pubblici nell'adeguamento al D.Lgs. 81/2008 e al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, offrendo consulenza specialistica, redazione e aggiornamento del DVR, formazione in presenza, e-learning e videoconferenza, sorveglianza sanitaria e assistenza continua per garantire un sistema di gestione della sicurezza conforme, efficace e sempre aggiornato.