Il Preposto, le novità introdotte dalla Legge 215 del 17.12.2021

Il Preposto, le novità introdotte dalla Legge 215 del 17.12.2021

Il D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 (D. Lgs. n. 81/08), noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), definisce all’art. 2, il Preposto per la sicurezza sul lavoro, quella figura che, in funzione delle sue competenze professionali e della sua posizione all'interno della gerarchia aziendale, svolge un ruolo di sentinella nei confronti dei colleghi-sottoposti, assicurandosi che vengano attuate le direttive del Datore di Lavoro in materia di sicurezza.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico, precisamente ai sensi dell'articolo 19, il Preposto ha l'obbligo di:

    • Sovrintendere e vigilare sui lavoratori al fine di assicurarsi che attuino tutte le disposizioni in materia di sicurezza;

    • Assicurarsi che le zone a rischio grave siano accessibili solo al personale autorizzato e adeguatamente formato;

    • Richiedere l'osservanza delle procedure di emergenza, dopo aver dato ai lavoratori le istruzioni necessarie per attuarle;

    • Informare tempestivamente i lavoratori nel caso fossero esposti a un pericolo grave ed immediato;

    • Astenersi dal chiedere loro di tornare al lavoro nel caso persista la situazione di pericolo grave e immediato;

    • Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro tutte le irregolarità di mezzi, attrezzature e DPI;

    • Fare rapporto al Datore di Lavoro in merito ad eventuali condizioni di pericolo riscontrate;

    • Frequentare corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

A fronte di tali obblighi di legge, esistono delle sanzioni in caso di inadempienza, previste per il Preposto che vanno da un minimo di 300 euro per non aver seguito i corsi di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa, fino a 2000 euro più 3 mesi di arresto per non aver vigilato adeguatamente sull'osservanza delle disposizioni da parte dei lavoratori.
 

Cosa cambia con la Legge 215 del 17.12.2021

La legge 215 del 17 Dicembre 2021 ha introdotto delle modifiche al Testo Unico in merito alla figura del Preposto.

Una delle modifiche fondamentali della Legge 215 riguarda la nomina formale del Preposto. Fino ad oggi, la nomina del Preposto, così come era stata normata dal Testo Unico, lasciava ampio spazio di interpretazione, tanto da poter essere accettato il Preposto di fatto.

Il Preposto di fatto era colui che in virtù del principio di effettività (art. 299 del TUSL) svolgeva concretamente il ruolo di Preposto senza essere nominato, avendo quindi gli stessi obblighi e responsabilità di un Preposto designato ufficialmente.

Di solito questa figura coincideva con quella di:

    • capo-squadra;

    • capo-officina;

    • capo-reparto;

    • capo-sala.

Le recenti modifiche al D. Lgs. 81/08 prevedono l'obbligo per il Datore di Lavoro di nominare formalmente il Preposto alla sicurezza. Sebbene non sia indicata la modalità per la scelta di tale figura, è necessaria una investitura formale che riporti:

    • Le generalità della persona che assumerà l'incarico;

    • L'indicazione degli obblighi e dei doveri;

    • La data a partire dalla quale sarà in forze nelle vesti di Preposto;

    • La firma di accettazione.

La mancata nomina, può voler dire una ammenda da 1500 a 6000 euro e l'arresto fino a 4 mesi per il Datore di Lavoro inadempiente.

Tuttavia non è obbligatorio per una azienda nominare un Preposto, la sua nomina, dipende da una scelta del Datore di Lavoro eventualmente supportato dall'RSPP, che dovrà valutare se ha senso a livello prevenzionistico la nomina di un Preposto.

Esistono però delle situazioni in cui è obbligatorio nominare il Preposto ovvero in presenza di:

    • Lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali;

    • Lavori di costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone;

    • Lavori di demolizione;

    • Lavori svolti all'interno di spazi confinati;

    • Lavori di installazione di segnaletiche stradali.

Oltre al tema della nomina, la Legge 215 introduce anche delle novità in merito a diritti e obblighi del Preposto.

In primo luogo, i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire un emolumento a lui spettante per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, inoltre, chi ricopre questa carica non deve subire alcun pregiudizio in merito alla sua attività lavorativa.

Per quanto riguarda gli obblighi, la novità principale riguarda i casi in cui il Preposto deve interrompere l'attività lavorativa:

    • se il lavoratore non segue le indicazioni e non applica gli obblighi impartiti dal Datore di Lavoro in termini di sicurezza e protezione;

    • se rileva situazioni di carenza o irregolarità che creano una situazione di pericolo grave ed imminente.

In particolare, l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa nei casi succitati era già presente nel decreto precedente ma ora è stato reso più esplicito.

L'ultima novità riguarda la formazione: con le modifiche introdotte dalla Legge 215, tutti i corsi, il primo e i successivi aggiornamenti, devono svolgersi in presenza e con cadenza biennale.
 

Conclusioni

In breve, le modifiche apportate dalla Legge 215 del 17 Dicembre 2021 al D. Lgs. del 9 aprile 2008, n.81 o Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, in merito alla figura del Preposto per la sicurezza sul lavoro riguardano la sua nomina, i suoi obblighi, i suoi diritti e le modalità di formazione.

Per quanto non rimanga obbligatoria la figura del Preposto in azienda, è devenuto obbligatorio fare una nomina ufficiale nel momento in cui il Datore di Lavoro decide di volere investire qualcuno di tale ruolo. La nomina ufficiale deve essere formulata riportando le generalità del nominato, i suoi obblighi e i suoi diritti, la data in cui avrà inizio la sua funzione di Preposto e la firma di accettazione di quest’ultimo.

In virtù dell’accettazione del ruolo di Preposto, il lavoratore potrebbe avere diritto ad un corrispondente emolumento in virtù della sua attività di vigilanza e l’assicurazione che il nuovo ruolo non pregiudichi in alcun modo la sua attività lavorativa.

Da parte sua, avrà l’obbligo di interrompere l'attività lavorativa in casi particolari che possono pregiudicare la sicurezza del lavoratore.

Colui che viene formalmente nominato come Preposto ha altresì l’obbligo di seguire un corso di formazione di 8 ore e un aggiornamento di 6 ore, entrambi in presenza e con cadenza biennale.