Il Pi.M.U.S. : cos’è e quali sono gli obblighi formativi

Il PIMUS: cos’è e quali sono gli obblighi formativi

Il PIMUS è un documento nel quale è contenuta una serie di informazioni e disposizioni per i lavoratori che, all’interno di un cantiere, utilizzano i ponteggi, al fine di tutelare la loro sicurezza e prevenire il rischio di incidenti e infortuni.

Si tratta di un documento obbligatorio per tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza di un ponteggio, e rappresenta un importante riferimento per gli operatori che provvedono al montaggio e smontaggio di tale struttura, o che ne fanno uso durante i lavori in cantiere.

Le informazioni inserite nel PIMUS devono tutelare non solo i lavoratori che usano il ponteggio, ma anche chiunque altro si trovi all’interno del cantiere, compresi gli eventuali abitanti di un edificio sottoposto ad interventi di manutenzione e ristrutturazione.

Chi deve redigere il PIMUS

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’obbligo di redigere il PIMUS è del datore di lavoro il quale, avvalendosi di una persona competente in materia di lavori in quota, deve elaborare un piano di montaggio, utilizzo e smontaggio di ponteggi e altre strutture necessari per svolgere queste operazioni.

Solitamente si tratta di un piano informativo generico integrato da informazioni specifiche, schemi e istruzioni relative alla costruzione del ponteggio: una volta completato, il PIMUS deve essere lasciato a disposizione dei preposti e degli altri operatori del cantiere che potrebbero avere necessità di consultarlo.

Secondo quanto previsto dalla normativa, il PIMUS deve essere redatto in base al tipo di struttura del ponteggio, valutandone il livello di sicurezza nelle diverse fasi del lavoro da svolgere. La persona competente che si occupa della redazione e firma del PIMUS può essere il datore di lavoro, se in possesso di esperienza specifica, oppure il preposto, il tecnico incaricato della progettazione del ponteggio o il RSPP.

In ogni caso, il PIMUS deve essere completato prima del montaggio del ponteggio, e aggiornato nel corso dei lavori, qualora vengano effettuate modifiche. Una volta redatto, deve essere sottoposto al CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) per controllo e approvazione.

Poiché spesso in un cantiere operano diverse imprese, è sufficiente un unico PIMUS firmato dai vari datori di lavoro, ognuno dei quali ne conserverà una copia. Il PIMUS deve essere sottoscritto anche dai lavoratori autonomi.

La presenza del PIMUS è sempre obbligatoria?

È obbligatorio che il PIMUS venga redatto qualora in cantiere si faccia uso di:

  • Ponteggi metallici fissi di qualsiasi dimensione;
  • Strutture e impalcature realizzate con parti di ponteggi metallici fissi;
  • Ponteggi con componenti in legno.

Non è richiesta la redazione del PIMUS per l’uso di strutture diverse dai ponteggi, quali possono essere trabattelli, parapetti, ponti a cavalletto e simili.

Quali informazioni deve contenere il PIMUS

 Secondo quanto indicato nel D.Lgs. 81/08, il PIMUS deve contenere alcune informazioni precise:

  • I dati del cantiere e del datore di lavoro incaricato dei lavori di montaggio e smontaggio del ponteggio;
  • I dati del preposto e della squadra di lavoratori che provvederanno al montaggio e smontaggio del ponteggio;
  • I dati tecnici del ponteggio, i dati del progettista e della persona competente, il disegno, i sovraccarichi per metro quadro, la posizione di ancoraggi e punti di appoggio;
  • Tutte le indicazioni necessario per procedere con le operazioni di montaggio, modifica e smontaggio, con particolare riguardo all’uso dei DPI, alle attrezzature utilizzate, alle misure di sicurezza e alle precauzioni in caso di caduta di materiali e imprevisti meteorologici.

Il PIMUS contiene inoltre una descrizione approfondita delle modalità di montaggio e smontaggio del ponteggio con istruzioni dettagliate, indicazione delle regole da seguire durante l’uso e modalità di verifica preventiva.

Ogni ponteggio presente in cantiere deve disporre di PIMUS specifico, in riferimento alle caratteristiche del ponteggio stesso, tra cui:

  • Complessità della struttura;
  • Caratteristiche dell’area in cui il ponteggio si trova;
  • Rischi particolari e misure di prevenzione e protezione;
  • Vie di accesso al ponteggio e ulteriori vie di emergenza;
  • Attrezzature da utilizzare durante i lavori e segnaletica.

Differenze tra il PIMUS e il POS

È importante non confondere il PIMUS con il Piano Operativo di Sicurezza (POS), per quanto siano entrambi redatti dal datore di lavoro. Il POS è un documento necessario per la valutazione dei rischi all’interno di un cantiere, mentre il PIMUS riguarda esclusivamente il montaggio, l’utilizzo e lo smontaggio dei ponteggi. Il PIMUS può essere allegato al POS, oppure costituire un documento a sé stante.

Il ruolo del CSP e del CSE nella redazione del PIMUS

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) svolgono un ruolo fondamentale per la redazione del PIMUS.

Il CSP deve individuare quelle che sono le caratteristiche del ponteggio da inserire nel PIMUS, valutare i rischi relativi sia alla movimentazione / stoccaggio dei materiali che all’uso del ponteggio, verificare la correttezza del POS, modificare il PSC qualora il ponteggio sia a sua volta oggetto di modifiche e preoccuparsi della redazione del PIMUS e della reperibilità di una sua copia in cantiere.

Il CSE deve controllare che i ponteggi siano montati, smontati e utilizzati da operatori che abbiamo seguito gli specifici corsi di formazione, deve accertarsi che durante tutte le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio sia presente il preposto e deve sospendere le attività di lavoro in cantiere in caso di pericolo o inosservanza della normativa, oltre ad informare il committente / responsabile dei lavori dell’eventuale assenza del PIMUS.

I rischi relativi all’uso dei ponteggi non riguardano solo eventuali cadute, ma anche problemi di instabilità della struttura: per questo, prima dell’inizio dei lavori, durante l’uso o in caso di eventi atmosferici e lavori che si protraggono a lungo, i ponteggi devono essere sottoposti ad una serie di verifiche per garantire la sicurezza a chi ne fa uso.

Formazione obbligatoria per gli addetti ai ponteggi

La normativa prevede che, al fine di garantire la massima sicurezza ai lavoratori, i ponteggi siano montati, smontati e modificati da lavoratori che abbiano ricevuto la necessaria formazione, in presenza di un preposto e in base a quanto stabilito dal PIMUS.

I lavoratori devono avere frequentato il corso di formazione per addetti ai ponteggi, la cui durata totale è di 28 ore suddivise in tre moduli, di cui un modulo giuridico, un modulo tecnico e un modulo pratico, con verifica finale. In particolare, il corso di formazione per addetti ai ponteggi affronta tutte le tematiche che riguardano il montaggio, uso e smontaggio in sicurezza delle diverse tipologie di ponteggi, i dispositivi di protezione necessari, le caratteristiche degli ancoraggi e la gestione delle situazioni di emergenza.