Il SPP - Servizio di Prevenzione e Protezione

Il SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione)

Il D.Lgs. 81/08, testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, definisce il SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione), quale insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. È compito del datore di lavoro organizzare e formare il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno della propria azienda, o di una specifica unità produttiva, in alternativa può rivolgersi ad operatori e consulenti esterni, sempre che siano in possesso dei requisiti necessari e che abbiano seguito i corsi di formazione necessari e obbligatori.

In ogni caso, l’istituzione del SPP in un’azienda è uno degli elementi fondamentali nel contesto della sicurezza sul luogo di lavoro, così come è importante l’adeguata formazione per le persone che ne fanno parte.

In quali contesti la presenza del SPP interno è obbligatoria

In alcuni casi è obbligatorio istituire il SPP all’interno dell’azienda:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/1999, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.:
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Quali sono le persone che costituiscono il SPP e di cosa si occupano

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è composto dai seguenti soggetti:

  • Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): può essere esterno, interno o lo stesso datore di lavoro.
  • Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP): supportano il RSPP nei suoi compiti.

In un’azienda, il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge diverse attività, tra cui:

  • ricerca, individuazione e valutazione dei fattori di rischio nell’ambiente di lavoro;
  • scelta e applicazione delle misure di protezione per i lavoratori;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza da seguire in base alle attività da svolgere;
  • pianificazione e organizzazione della formazione dei lavoratori in fatto di sicurezza;
  • partecipazione alle riunioni periodiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
  • diffusione di una corretta informazione tra i lavoratori relativa ai rischi legati all’attività svolta, alla manipolazione di sostanze pericolose, alle procedure di emergenza e così via.

Come abbiamo detto, il SPP deve essere costituito da persone interne o esterne all’azienda, e che, in ogni caso, possiedano i necessari requisiti per assumere questo incarico. Il D.Lgs. 81/08 prevede infatti che gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione abbiano conoscenze e competenze adeguate in base al livello di rischio dell’ambiente di lavoro.

In genere, oltre ad un diploma, le persone che fanno parte del SPP devono frequentare dei corsi di formazione specifici, con verifica finale e conseguimento del relativo attestato e con aggiornamento periodico.

Solo il possesso di alcuni titoli accademici, tra cui le classi di laurea in ingegneria, architettura e scienze della prevenzione, può esonerare dall’obbligo di seguire alcuni dei corsi previsti.

Tra le diverse figure che costituiscono il SPP, l’ASPP non è obbligato a partecipare alle riunioni periodiche. Inoltre, nel Servizio di Prevenzione e Protezione possono essere presenti anche più ASPP: il numero viene definito dal datore di lavoro in base alle necessità dell’azienda.

Quando il datore di lavoro può assumere il ruolo di RSPP

Il datore di lavoro può svolgere personalmente l’incarico di RSPP seguendo un percorso di formazione dedicato.

Nello specifico, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del SPP:

  • nelle aziende artigiane con un numero massimo di 30 dipendenti, ad esclusione delle situazioni ad alto rischio, come le centrali termoelettriche, le centrali nucleari e le industrie estrattive;
  • nelle aziende agricole e zootecniche con un numero massimo di 30 dipendenti;
  • nel settore della pesca qualora i dipendenti non superino il numero di 20;
  • in generale, nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 200.

Ovviamente, la nomina del datore di lavoro a RSPP deve essere ufficializzata e verbalizzata con un documento specifico, da custodire insieme agli altri documenti che riguardano la sicurezza in azienda.

RLS e RSPP

La legge non consente invece che il RLS, il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, assuma l’incarico di RSPP, in quanto le due posizioni andrebbero in conflitto, poiché il compito del RLS è quello di dare voce alle richieste e alle osservazioni dei lavoratori in fatto di sicurezza sul lavoro, mentre l’RSPP appoggia ed assiste il datore di lavoro.

Quando è preferibile ricorrere ad un servizio esterno

RSPP e ASPP possono eventualmente anche essere esterni all’azienda, nei casi in cui non sia espressamente vietato dall’art. 31 comma 6 del D.Lgs. 81/08. Scegliere RSPP e ASPP esterni può essere vantaggioso, poiché si tratta di professionisti che svolgono unicamente questa attività, si aggiornano continuamente con la normativa e possiedono esperienze e competenze tali che permettono loro di individuare e valutare con la massima precisione i rischi presenti in un’azienda.