La Prova di Evacuazione: gli obblighi di legge
La prova di evacuazione è uno strumento di prevenzione fondamentale per tutte quelle aziende che presentano un rischio di incendio nei luoghi di lavoro ed ha degli scopi ben precisi:
- verificare l’efficacia delle procedure di emergenza messe in atto in azienda;
- verificare la competenza e la preparazione degli addetti alla gestione emergenze;
- verificare il corretto funzionamento dei presidi emergenziali.
Gli obblighi di legge per quanto riguarda la prova di evacuazione hanno recentemente subito delle modifiche, infatti, il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il D.M. 2/9/21 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, in sostituzione del D.M. 10/3/98.
Cosa prevede il nuovo D.M. 2/9/21
Il Piano di Emergenza è un documento che integra il Documento di Valutazione dei Rischi e serve per stabilire le misure specifiche necessarie da mettere in atto per ridurre al minimo il rischio in caso di incendio.
Rispetto al vecchio D.M. 10/3/98, il nuovo decreto ha aggiunto una categoria di esercizi che hanno l'obbligo di prevedere la prova di evacuazione all'interno del Piano di Emergenza.
Mentre il vecchio decreto rendeva obbligatoria la redazione di un Piano di Emergenza con relative prove di evacuazione solo nei seguenti due casi:
- Luoghi di lavoro dove fossero occupati almeno 10 dipendenti;
- Aziende soggette a controllo dei vigili del fuoco (C.P.I. Certificato di Prevenzione Incendi).
Il nuovo D.M. 2/9/21, invece, all’art. 2 prevede che il datore di lavoro rediga il Piano di Emergenza e organizzi la prova di evacuazione antincendio in tre differenti casi:
- Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del D. P. R. 151/2011 (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi);
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
I primi due punti sono invariati nei due decreti ma, la nuova legge, introduce l'obbligo di dotarsi di un Piano di Emergenza con relative prove di evacuazione anche nel caso in cui in una struttura lavorino meno di 10 persone ma è possibile che siano presenti al suo interno più di 50 utenti.
Infine, viene prescritto che tale prova di evacuazione abbia una cadenza annuale.
Il Piano di Emergenza e la prova di evacuazione
Con il D.M. 2/9/21 si rende il Piano di Emergenza un documento obbligatorio non più solo in funzione del numero dei lavoratori ma anche degli occupanti a qualsiasi titoli dei locali in oggetto.
La prova di evacuazione fa parte del Piano di Emergenza, e i lavoratori devono partecipare alle esercitazioni antincendio, almeno una volta l'anno. Esistono delle deroghe a tale prescrizione, ad esempio nelle scuole e nelle aziende soggette a leggi Seveso, ossia tutte quelle realtà aziendali caratterizzate dalla presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità superiori ai limiti consentiti. In questi casi particolari, sono previste delle diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme tecniche per la prevenzione degli incendi.
Come è strutturata l’esercitazione antincendio
L’esercitazione antincendio prevista nel Piano di Emergenza, deve prevedere almeno le seguenti prove:
- L’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- L’identificazione dell’ubicazione delle attrezzature di estinzione;
- L’identificazione delle porte resistenti al fuoco, se esistenti;
- La percorrenza delle vie d’esodo.
In occasione delle esercitazioni non sarà il personale dei Vigili del Fuoco a dare l'allarme, ma tutti gli altri aspetti dovranno essere il più aderenti possibile ad una reale situazione di emergenza.
Tutte le persone presenti dovranno partecipare, sia i lavoratori che eventuali utenti che si trovano casualmente in loco durante l'esercitazione. Gli addetti alle emergenze dovranno essere informati sulle modalità con cui svolgere il proprio compito e dovranno supervisionare l’andamento della prova, comunicando eventuali problemi.
L'esercitazione deve tener conto di situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.
In presenza di aziende di grandi dimensioni è sconsigliabile coinvolgere contemporaneamente tutto il personale. In alternativa, si preferisce evacuare aree specifiche in momenti diversi.
Alla fine dell'esercitazione, l'esito della stessa deve essere documentato dal datore di lavoro, e, nel caso coesistano più datori di lavoro nella stessa struttura, questi dovranno collaborare e coordinarsi per la buona riuscita dell’organizzazione e dell’esecuzione della prova di evacuazione.
Seppur venga richiesta la ripetizione annuale della di evacuazione, il datore di lavoro può decidere di ripeterla nel caso sussistano motivazioni particolari, come ad esempio:
- Siano emerse gravi carenze nel corso delle precedenti esercitazioni;
- Nel caso in cui ci sia stato un incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee) a seguito dell'ultima prova di evacuazione e prima che finisca la sua validità annuale;
- Siano state apportate modifiche sostanziali al sistema di esodo.
Sanzioni previste dal nuovo Decreto
In caso di inadempimento di quanto previsto dal D.M. 2/9/21, il Datore di Lavoro è tenuto a sostenere sanzioni amministrative o penali, fino alla sospensione dell’attività.