Il Rischio Chimico: i regolamenti REACH e CLP
La definizione di rischio chimico viene data nel D.Lgs. 81/08, precisamente all'interno del Capo I, Titolo IX, "Protezione da agenti chimici".
Nell'articolo 221, i rischi associati alla presenza di sostanze chimiche vengono definite come "[…] rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici".
Da questa, si deduce che, il rischio chimico è associato alla sola presenza di un agente chimico sul luogo di lavoro e non per forza soltanto al suo uso deliberato per le attività dell'azienda.
Quando si parla di rischio chimico si fa particolare riferimento a due regolamenti europei che si occupano della protezione della salute dei lavoratori dai rischi delle sostanze chimiche:
- Regolamento REACH: il regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, la principale normativa UE relativa alle sostanze chimiche;
- Regolamento CLP: il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. Questo regolamento integra il REACH e si assicura che i pericoli delle sostanze chimiche siano comunicati in modo chiaro a lavoratori e consumatori.
La valutazione del rischio chimico
Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (TUSL), o D.lgs. 81/08, nell'articolo 223 prescrive l'obbligo del datore di lavoro di eseguire la valutazione del rischio chimico e stabilisce tutti i parametri da prendere in considerazione per eseguire la suddetta valutazione.
La valutazione del rischio chimico deve esse condotta in riferimento agli agenti chimici considerati pericolosi, che sono così definiti:
- Agenti chimici (sostanze o miscele) considerati pericolosi in base alla suddivisione in classi di pericolo fisico o di pericolo per la persona specificati nel Regolamento CLP (CE) 1272/2008;
- Agenti chimici che, seppur non classificati come pericolosi, possono rappresentare un rischio per la sicurezza e per la saluta a causa delle loro proprietà chimico-fisiche e tossicologiche e per la modalità in cui vengono impiegati sul luogo di lavoro. Fra questi sono comprese tutte quelle sostanze per cui è fissato una concentrazione limite di esposizione.
Inoltre, per eseguire la valutazione del rischio chimico è necessario considerare anche tutte le sostanze o miscele che possono variare la loro composizione rispetto al composto originale, durante le varie fasi di trasformazione. Più precisamente:
- Gli agenti chimici che si formano come risultato di una reazione o degradazione di altre sostanze;
- Gli agenti chimici che si possono formare accidentalmente o anche solo non regolarmente;
- Gli agenti chimici prodotti dall'azienda stessa e non acquistati dall'esterno.
Per eseguire la valutazione del rischio chimico è possibile usare algoritmi e software che, a partire da dati sito-specifici riferiti all'attività oggetto di valutazione, forniscono un report completo dal punto di vista dei parametri da considerare.
Il processo di valutazione del rischio chimico si conclude con la redazione del documento che deve contenere tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori durante l'attività lavorativa, e le misure di prevenzione messe in atto.
Inoltre, nel documento di valutazione devono essere riportate anche tutte le attività collaterali (ad esempio la pulizia dei locali e la manutenzione) che potrebbero essere causa di una esposizione nociva, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione.
Il regolamento REACH
Il regolamento REACH è un acronimo delle parole inglesi Registration (registrazione), Evaluation (valutazione), Authorisation (autorizzazione), Restriction (restrizione) e CHemicals (sostanze chimiche).
L’obiettivo principale che ha portato all'emanazione del regolamento REACH è quello di voler raggiungere un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, grazie a una migliore e più efficace identificazione delle proprietà delle sostanze chimiche e delle loro miscele.
Come dall'acronimo, i punti chiave del REACH sono i seguenti:
- Registrazione: obbligo dei fabbricanti e importatori di comunicare a ECHA (l’agenzia europea per le sostanze chimiche) le informazioni richieste dal REACH sulle proprie sostanze per quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno;
- Valutazione: ECHA valuta le richieste di registrazione dei prodotti e avanza eventuali proposte di nuove prove di caratterizzazione;
- Autorizzazione: procedura di richiesta di commercializzazione ed utilizzo per sostanze di elevata pericolosità (Substances of Very High Concern - SVHC);
- Restrizione: proibizione della commercializzazione, attivata su richiesta della Commissione europea, per certe sostanze il cui uso comporta rischi ritenuti non accettabili.
Sanzioni
Nel regolamento REACH è fondamentale la presenza delle sanzioni previste in caso di inadempimenti. Infatti, la responsabilità del controllo e l'applicazione di eventuali sanzioni sono delegati ai singoli Stati membri. Inoltre, il sistema prevede che ogni attore della filiera produttiva si assicuri che a monte gli obblighi del REACH siano rispettati, in questo modo nessuno viene escluso dalla responsabilità di controllo e verifica.
Il regolamento CLP
In merito alla definizione di agenti chimici è stato citato il regolamento (CE) n. 1272/2008, del 16/12/2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging). È entrato in vigore nell' Unione Europea il 20.01.2009, con l'obiettivo di modificare, rispetto alla normativa previgente (Direttiva 67/548/CEE - Direttiva sostanze pericolose e dalla Direttiva 1999/45/CE - Direttiva preparati pericolosi) nuovi criteri per le sostanze e le miscele di:
- Classificazione;
- Etichettatura;
- Imballaggio.
L'obiettivo principale del regolamento CLP è quello di determinare ed identificare tutte le proprietà di una sostanza o di una miscela che la rendono pericolosa affinché i pericoli connessi al suo uso possano essere adeguatamente identificati e di conseguenza, vengano prese contromisure di prevenzione e protezione.
Grazie al regolamento CLP è possibile standardizzare i criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele chimiche e le norme relative ad etichettatura ed imballaggio.
I pittogrammi da apporre sull'etichetta di sostanze e miscele chimiche previsti dal regolamento CLP sono 9:
- 5 per i pericoli fisici;
- 3 per i pericoli per la salute;
- 1 per i pericoli per l'ambiente.
Il regolamento CLP si applica a tutti coloro che fabbricano, importano, utilizzano o distribuiscono sostanze e miscele chimiche.