Il DVR, quali sono i contenuti?

DVR: quali sono i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi?

Il DVR o Documento di Valutazione dei Rischi è un documento obbligatorio che ogni datore Azienda deve redigere, contenente un’analisi approfondita dei rischi per la salute e la sicurezza presenti sul posto di lavoro. Oltre a questo, deve contenere le misure atte a prevenire i rischi individuati, e le nomine delle figure preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il DVR è un documento essenziale per la tutela dei lavoratori, è quindi fondamentale redigerlo in modo appropriato e completo in ogni sua parte. Tuttavia, non esiste una prescrizione che imponga modello standard e vincolante per l'elaborazione del DVR, ma il Datore di Lavoro è tenuto a riportare tutti i contenuti definiti dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/08.

L'articolo 28 del TUSL e i contenuti del DVR

L'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 (o TUSL) si occupa, fra le altre cose, di definire i contenuti del DVR. In particolare fornisce:

  • L'elenco dei rischi che dovrebbero essere oggetto della valutazione (al comma 1);
  • La lista degli argomenti che deve contenere il documento (ai commi 2 e 3);
  • Le procedure da adottare in caso di costituzione di nuova impresa al comma 3-bis;
  • L'elenco degli strumenti per ridurre i livelli di rischio messi a disposizione dall’Inail (comma 3-ter).

Comma 2 dell’Art. 28 del TUSL

Per quanto riguarda i contenuti, si è detto nell'introduzione che, il DVR, deve riportare la lista i rischi, le misure atte a prevenirli e le generalità degli addetti alla sicurezza. Di seguito un elenco più esaustivo di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 28 del TUSL:

  • La data certa della redazione del DVR;
  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono sottoposti tutti i lavoratori durante l’attività lavorativa, completa della descrizione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
  • L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) forniti ai lavoratori, in relazione ai rischi precedentemente analizzati;
  • Un cronoprogramma dell'introduzione di misure di prevenzione e sicurezza ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • L’elenco delle procedure individuate per l’attuazione delle misure da applicare, e delle generalità del personale aziendale che si occuperà della loro applicazione. Questi ultimi devono essere scelti unicamente fra soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • L’indicazione dei nominativi delle principali figure aziendali coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il medico del lavoro (che partecipa anche alla valutazione del rischio dal punto di vista sanitario);
  • L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che per questo richiedono una specifica capacità professionale, comprovata esperienza e adeguata formazione e addestramento.

Inoltre, viene fatta esplicita mensione a due casi particolari che negli ultimi anni si sono rivelati molto rilevanti: il DVR deve contenere la valutazione dello Stress Lavoro Correlato, e l’individuazione di specifici rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.

Infine, oltre a quanto specificato al punto 6, c'è ormai l'abitudine di riportare un organigramma completo della sicurezza anche con i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza, così come quello dei preposti per la sicurezza, laddove previsti.

Come detto in precedenza, non esiste un modello predefinito per la compilazione del DVR, ma viene delegato al Datore di Lavoro l’onere di individuare una formula che renda i contenuti semplici e chiari anche ai non strettamente addetti ai lavori.

Come strutturare il contenuto di un DVR standardizzato

Le aziende che possono usare le procedure standardizzate per la redazione del Documento Valutazione Rischi sono tutte quelle che impiegano fino a 10 dipendenti, ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni. Questa opzione viene concessa anche alle aziende che impiegano fino a 50 lavoratori in cui non si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione all’amianto.

Uno dei metodi più usati per redigere un Documento di Valutazione dei Rischi standardizzato è quello di usare una tabella. Una struttura a matrice dove su una dimensione verranno elencati tutti i rischi e sull'altra la frequenza, la criticità e le misure di prevenzione e protezione individuate per ogni singola voce. La stessa può essere integrata da una tabella che riporti le mansioni sulla prima dimensione e, sulla seconda, i rischi specifici associati ad ogni mansione con relativa frequenza criticità e misure di prevenzione e protezione.

Per concludere

Tornando ai contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi, in sintesi, le informazioni che devono essere riportate sono:

  • I dati anagrafici delle figure preposte alla tutela della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. I componenti della SPP, il RSPP, l’ASPP e il medico competente, oltre all’RLS, e, non obbligatoriamente, i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza e dei preposti per la sicurezza;
  • La descrizione delle attività svolte in azienda con i rispettivi rischi associati;
  • La descrizione delle misure di prevenzione e protezione, come ad esempio le procedure di evacuazione, i dispositivi di protezione individuali (DPI), la formazione specifica prevista per il personale e le misure antincendio;
  • Cronoprogramma degli interventi previsti con il fine di migliorare le condizioni generali di sicurezza.