Formatori della Sicurezza sul Lavoro – I requisiti ai sensi del D.I. 6/3/2013

Formatori della Sicurezza - Come diventare formatore?

Gli aspetti normativi che regolamentano la figura del formatore per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro erano stati introdotti dall’art.6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. 81/08 dove, veniva demandato alla Commissione Consultiva Permanente il compito di elaborare i criteri di qualificazione di tale figura.

A tale proposito è successivamente intervenuto il Decreto Interministeriale del 06 Marzo 2013.

Il decreto stabilisce che si considera qualificato il formatore che possieda il prerequisito e almeno uno dei 6 criteri elencati. Il prerequisito minimo ed indispensabile è che i soggetti abbiano conseguito un diploma di scuola di secondo grado (ne sono esentati i datori di lavoro che effettuino formazione nella propria azienda).

Vengono quindi elencati sei criteri ciascuno dei quali è stato elaborato per garantire la presenza contestuale di tre elementi minimi fondamentali che devono qualificare un docente in materia di salute e sicurezza: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

 

1° criterio:

aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica oggetto della docenza.

2° criterio:

a) laurea, coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea: master, dottorati di ricerca, specializzazioni nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;

b) almeno un requisito tra:

  • un percorso formativo sulla didattica della durata minima di 24 ore, come ad es. il corso “Formazione dei Formatori”, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione;

oppure

  • esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).

3° criterio:

a) attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza

b) almeno un requisito tra:

  • un percorso formativo sulla didattica della durata minima di 24 ore, come ad es. il corso “Formazione dei Formatori”, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione;

oppure

  • esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).

4° criterio:

a) attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza;

b) almeno un requisito tra:

  • un percorso formativo sulla didattica della durata minima di 24 ore, come ad es. il corso “Formazione dei Formatori”, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione;

oppure

  • esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).

5° criterio:

a) esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;

b) almeno un requisito tra:

  • un percorso formativo sulla didattica della durata minima di 24 ore, come ad es. il corso “Formazione dei Formatori”, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione;

oppure

  • esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).

6° criterio:

a) esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento);

b) almeno un requisito tra:

  • un percorso formativo sulla didattica della durata minima di 24 ore, come ad es. il corso “Formazione dei Formatori”, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione;

oppure

  • esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).

La qualificazione così ottenuta, è riconosciuta in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il docente formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza. Le tre aree sono:

  1. area normativa/giuridica/organizzativa;
  2. area rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto);
  3. area relazioni/comunicazione.

Per mantenere la qualifica, i formatori dovranno inoltre effettuare un aggiornamento professionale con cadenza triennale. 

E’ da sottolineare che se per il primo requisito è sufficiente una precedente esperienza come docente esterno per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni nell’area tematica oggetto della docenza, per gli altri cinque è richiesta anche una capacità didattica che può essere certificata attraverso la frequenza di uno specifico percorso formativo della durata di 24 ore. 

I corsi per Formatori della Sicurezza

Il corso in e-learning Formazione dei Formatori - 24 ore, proposto da Progetto81® si distingue per programma e contenuti, in quanto, attentamente progettato per consentire di maturare le competenze necessarie a predisporre percorsi didattici efficaci. Tutto il materiale didattico del corso è scaricabile in modo che il formatore possa conservarlo e consultarlo nel tempo.

Sono inoltre anche disponibili i seguenti corsi online:

I criteri previsti dal presente Decreto non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE) e/o altre specifiche figure. Invece per i corsi RSPP/ASPP l’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 ha confermato i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013.

Requisiti dei Formatori per alcune tipologie di corsi

Di seguito si riportano i requisiti specifici per essere qualificati come formatori in altre tipologie di corsi:

  • Attrezzature di lavoro di cui all’Accordo Stato Regioni 2012:
  • per la parte teorica esperienza documentata di almeno 3 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
  • per la parte pratica esperienza professionale documentata di almeno 3 anni nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.
  • Ponteggi:
  • esperienza documentata di almeno 2 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
  • Cantieri Stradali:
  • esperienza documentata di almeno 3 anni sia nel settore stradale, sia nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei cantieri stradali;
  • Primo Soccorso:
  • ai sensi del D.M. 388 del 2003 la formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
  • Antincendio:
  • i requisiti dei docenti in materia di antincendio sono riportati nel D.M. 2 settembre 2021 del Ministero degli Interni.