Le Novità introdotte dalla Legge 215/2021 in materia di sicurezza sul lavoro

Le novità introdotte dalla Legge 215/2021 in materia di sicurezza sul lavoro

Con la Legge 215/2021 sono state introdotte alcune importanti novità in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda le figure del preposto e del datore di lavoro. Inoltre, con la L. 215/2021 sono state riviste le funzioni ispettive di Asl e Ispettorato del Lavoro, e sono state inoltre rafforzate le sanzioni per le aziende che contravvengono alla normativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Quali sono le principali innovazioni della L. 215/2021

Le novità legislative riguardano principalmente le figure del datore di lavoro e del preposto, oltre alla formazione e all’addestramento dei lavoratori. Sono inoltre stati istituiti controlli più precisi e severi nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e conseguenti maggiori sanzioni e penalità in caso di inosservanza.

Individuazione e designazione del preposto

In base a quanto previsto dalla L. 215/2021, la presenza del preposto, o dei preposti, costituisce un obbligo per il datore di lavoro e deve essere identificata con chiarezza attraverso una procedura formale di nomina o comunque con il conferimento di incarico.

Ciò significa che il datore di lavoro deve individuare uno o più preposti, in relazione alle dimensioni dell’azienda, al numero di dipendenti e al tipo di attività, al fine di predisporre le operazioni di vigilanza imposte dalla legge.

In caso di lavori svolti in appalto o subappalto, l’obbligo degli appaltatori è quello di informare riguardo alla designazione dei propri preposti anche il datore di lavoro committente.

I compiti del preposto: quali sono le novità previste dalla legge

La L. 215/2021 prevede alcune novità anche per quanto si riferisce ai compiti assegnati al preposto, il quale svolge un’importante attività di sovrintendenza e controllo con l’intento di accertarsi che sia i singoli lavoratori che l’istituzione aziendale rispettino gli obblighi imposti dalla normativa in fatto di sicurezza e salute sul lavoro.

Ciò significa che il preposto è autorizzato ad intervenire in tutte le situazioni di comportamento scorretto e non conforme alla normativa, indicando quelle che sono le regole di sicurezza a cui attenersi. Nel caso in cui un eventuale situazione di inosservanza non si risolva, compromettendo la sicurezza, il preposto deve interrompere immediatamente l’attività dei lavoratori coinvolti in tale situazione e informare il datore di lavoro o i dirigenti / responsabili.

La responsabilità di vigilanza del preposto non si riferisce unicamente ai lavoratori, ma anche a macchine, attrezzature e strumenti: qualora egli dovesse notare un problema di funzionamento, un’anomalia o qualsiasi altro elemento che potrebbe mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori, è ugualmente tenuto ad interrompere l’attività, allontanare i lavoratori dalla situazione di rischio e avvisare superiori e responsabili.

Obbligo di formazione per il datore di lavoro e aggiornamento dei preposti

La normativa impone maggiore severità e precisione anche per quanto riguarda la formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, i quali devono essere seguire i percorsi formativi e rispettare le tempistiche di aggiornamento. In particolare, il datore di lavoro deve obbligatoriamente seguire un apposito corso costituito da moduli generici e moduli specifici in base al settore di attività, mentre i corsi di formazione per i preposti, da frequentare solo dopo avere portato a termine la formazione di base sulla sicurezza, richiedono un aggiornamento biennale con modalità di partecipazione sempre ed esclusivamente in presenza.

Registro elettronico per l’addestramento

Ad assumere un ruolo fondamentale nella formazione per la sicurezza sul lavoro è l’addestramento, ovvero le prove pratiche che certificano il corretto utilizzo di macchine, strumenti, attrezzature, prodotti, sostanze particolari, impianti specifici e dispositivi di vario genere, inclusi i dispositivi di protezione individuale (DPI).

L’addestramento consiste in una serie di prove, test ed esercitazioni che confermano l’uso in assoluta sicurezza degli strumenti di lavoro e deve essere tracciato mediante l’apposito registro elettronico. Sia il mancato addestramento, sia l’assenza del registro sono considerati gravi inosservanze e possono comportare sanzioni e penalità.

Attività di controllo e vigilanza da parte degli organi istituzionali

Con la nuova L. 215/2021, le attività di vigilanza in fatto di sicurezza nei luoghi di lavoro, precedentemente svolte dalle Asl, si estendono anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Si tratta di una novità importante, poiché in precedenza la vigilanza era competenza esclusiva delle Asl locali, mentre l’attività ispettiva dell’INL si limitava ad alcuni contesti particolari, come l’edilizia.

Oltre ad una maggiore attività di controllo, molti casi di inadempienza e violazione della legge rilevati dagli ispettori, tra cui i rapporti di lavoro irregolari, comporteranno la sospensione dell’attività lavorativa coinvolta nella violazione o dell’intera attività produttiva. La sospensione dell’attività imprenditoriale non è più la conseguenza di un’inosservanza recidiva, ma viene immediatamente applicata a fronte di una violazione importante in fatto di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Perché l’azienda possa riprendere regolarmente la propria attività produttiva, è necessaria la messa a norma delle condizioni e dell’ambiente di lavoro e il pagamento di una sanzione variabile in base al tipo di inadempienza.

Le situazioni a cui potrebbero conseguire significative sanzioni, oltre alla sospensione sono le seguenti:

  • presenza di lavoratori irregolari in percentuale superiore al 10%;
  • assenza del servizio di prevenzione e protezione e mancata nomina del Rspp;
  • assenza di un piano di emergenza ed evacuazione;
  • assenza di un piano operativo di sicurezza (POS);
  • mancata formazione del personale e assenza di addestramento all’uso di macchine, di attrezzi, di DPI di terza categoria e di dispositivi per i lavori in quota, al montaggio e smontaggio di ponteggi e alla movimentazione manuale dei carichi;
  • mancata fornitura dei DPI;
  • lavori effettuati in prossimità di linee elettriche o cavi sotto tensione senza attenersi alle necessarie procedure;
  • assenza di protezioni contro le scariche elettriche;
  • assenza di vigilanza, controllo e segnalazione in merito ad eventuali modifiche o alla rimozione dei dispositivi di sicurezza.