La Sicurezza sul Lavoro in Italia: il Decreto Legislativo 81/08

Sicurezza sul Lavoro: il D. Lgs. 81/08

Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 81 “Attuazione dell’art.1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (cosiddetto “Testo Unico”). Il nuovo decreto riforma, riordina e armonizza, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza succedutesi nell’arco di sessanta anni, con lo scopo di adeguarle all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

Ai sensi dell’art. 3, che individua il campo di applicazione, il D.lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati e a tutte le tipologie di rischio.
 

Sicurezza sul Lavoro: cosa contiene il Testo Unico?

Il Testo Unico è composto da 306 articoli e 51 allegati tecnici. Gli articoli sono suddivisi in 13 titoli:

  • Titolo I - (art. 1-61) - Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
  • Titolo II (art. 62-68) - Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
  • Titolo III (art. 69-87) - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
  • Titolo IV (art. 88-160) - Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
  • Titolo V (art. 161-166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
  • Titolo VI (art. 167-171) - Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
  • Titolo VII (art. 172-179) - Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
  • Titolo VIII (art. 180-220) - Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
  • Titolo IX (art. 221-265) - Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)
  • Titolo X (art. 266-286) - Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
  • Titolo XI (art. 287-297) - Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
  • Titolo XII (art. 298 - 303) - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
  • Titolo XIII (art. 304 - 306) - Disposizioni finali.

Sicurezza sul Lavoro: le misure generali di tutela

Numerosi sono gli obblighi contenuti in questo decreto, indicati soprattutto nell’art.15 (Misure Generali di Tutela), tra cui ricordiamo:

  1. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  2. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  3. l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  4. il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  5. la riduzione dei rischi alla fonte;
  6. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  7. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  8. l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  9. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  10. il controllo sanitario dei lavoratori;
  11. l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  12. l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  13. l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  14. l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  15. le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  16. la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  17. la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  18. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  19. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  20. l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  21. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti inoltre 51 allegati tecnici che riportano le principali prescrizioni delle norme o decreti emanati in Italia a partire dal dopoguerra. Questo decreto deve essere visto, quindi, come uno strumento di fondamentale importanza nel campo della sicurezza sul luogo di lavoro perché oltre agli aspetti puramente tecnici punta a innescare un meccanismo virtuoso, su tutto il territorio nazionale, in cui sono coinvolti tutti i protagonisti del “sistema lavoro”, dai lavoratori agli organi di vigilanza, passando per il medico competente, il datore ed i sindacati, finalizzato al miglioramento continuo dell’organizzazione del lavoro, alla gestione partecipata ed efficace della sicurezza del lavoro, nonché all’ampliamento ed alla generalizzazione sull’effettività ed efficacia delle misure di sicurezza predisposte sulla carta.

Il D. Lgs. 81/08 pur mantenendo una linea di continuità rispetto al D. Lgs. 626/94, in particolare per quanto concerne l’apparato sanzionatorio, presenta comunque una serie di innovazioni mirate ad istituire nelle aziende un sistema di gestione permanente diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante di tutti i fattori di rischio per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 

Sicurezza sul Lavoro: quali adempimenti sono obbligatori per le Aziende?

Il Testo Unico della Sicurezza, ha quindi come obiettivo fondamentale, di stabilire norme per garantire la prevenzione (dei rischi) e la protezione (dai rischi), intese come:

  • prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
  • protezione: il complesso delle misure finalizzate a limitare le conseguenze dannose di un evento, una volta che questo si è manifestato.
     

Ogni Azienda che abbia almeno un dipendente, deve adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. 81/08, a tal proposito viene fornita una definizione specifica di lavoratore, la quale si applica a tutte le categorie di lavoratori o alle figure equiparabili, come: soci lavoratori di cooperativa o di società, tirocinanti, studenti impegnati nell'alternanza scuola-lavoro, partecipanti ai corsi di formazione professionale, volontari, lavoratori a progetto, lavoratori a chiamata, apprendisti.

 Il Datore di Lavoro è la figura giuridica garante e responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori. Come prima azione deve effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti all’interno della realtà lavorativa e redigere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) recante tutti i contenuti previsti dall’art. 28, secondo le modalità dell’art. 29 del D. Lgs. 81/08. Il documento riveste carattere operativo, infatti il suo scopo è quello di stabilire le misure di prevenzione e di protezione da attuare, per eliminare, o, ove non fosse possibile, ridurre i rischi di infortuni e malattie professionali, legati all’esecuzione delle prestazioni lavorative. Inoltre, deve contenere un piano di miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, con obbiettivi, tempistiche di attuazione e figure responsabili del raggiungimento degli stessi.
 

Sicurezza sul Lavoro: le figure della sicurezza, la loro nomina e formazione

Unitamente al DVR, il Datore di Lavoro deve provvedere alla nomina delle figure della sicurezza ed in particolare:

  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • Gli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
  • Il Medico Competente (se previsto)
  • I Dirigenti (se previsti)
  • I Preposti
  • Addetti alle emergenze (lotta antincendio e primo soccorso)
     

Invece, la nomina dell’RLS, ovvero del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, spetta ai lavoratori secondo le modalità previste all’art. 47 del D. Lgs. 81/08.

Il Datore di Lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori e di tutte le figure della sicurezza nominate, secondo i dettami dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dei vari Accordi Stato-Regioni in materia. Sono previsti anche degli aggiornamenti periodici, con cadenze differenti per ogni figura: si va da 1 a 5 anni.

I corsi si possono frequentare in presenza/videoconferenza o in modalità e-learning a seconda quanto previsto dalle normative vigenti (Accordo Stato Regioni 07 luglio 2016, Allegato V).

Progetto81 offre una vasta gamma di corsi in materia di sicurezza sul lavoro, rilasciando attestati a norma di legge, validi su tutto il territorio italiano.
 

Sicurezza sul Lavoro: la medicina del lavoro

Il Medico Competente deve essere nominato, nei casi in cui vi è l’obbligo di sorveglianza sanitaria, ovvero quando per legge devono essere effettuati gli accertamenti preventivi e periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori. I principali compiti del Medico Competente sono:

  • collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
  • programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
  • istituire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
  • fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
  • informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  • visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno.