Rischio Elettrico: CEI 11/27 e i corsi PES-PAV-PEI

Rischio Elettrico: CEI 11-27 e i corsi PES-PAV-PEI

Il rischio elettrico viene definito come contatto con una parte attiva e non protetta di un impianto elettrico. Tale rischio viene definito diretto se avviene con elementi normalmente in tensione (ad esempio un cavo con l'isolante spellato) o, indiretto se il contatto avviene con elementi che vanno in tensione a causa di un guasto. Va da sé che i settori più esposti a rischio elettrico sono quello edile, ospedaliero e metalmeccanico.

Quindi, ogni lavoro che avviene ad un certa distanza, ben definita, da una fonte di elettricità viene definito esposto a rischio elettrico.

La valutazione del rischio elettrico deve essere fatta in conformità a quanto richiesto del D. Lgs. 81/08 ed essere integrata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o elaborando un documento specifico di valutazione del rischio elettrico.

In ogni caso, tale documento dovrà contenere:
 

  • Una relazione accompagnatoria che dichiari quali sono i criteri usati per la definizione del rischio elettrico.
  • L’identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI previsti.
     

Le principali conseguenze a cui è esposto un lavoratore a rischio elettrico è sono:
 

  • La tetanizzazione (movimento incontrollato dei muscoli).
  • L'arresto respiratorio.
  • Le ustioni.
  • La fibrillazione ventricolare.
     

Oltre a tutte le conseguenze che possono generarsi a seguito di un incendio causato proprio da un mal funzionamento di natura elettrica, come un'anomalia dell’impianto, un cortocircuito, un sovraccarico o un arco elettrico.

La normativa sul rischio elettrico e la Norma CEI 11-27

Il rischio elettrico viene regolamentato principalmente da tre norme:
 

  • Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D. Lgs. 81/008.
  • Norme in materia di installazione di impianti negli edifici, D.M. 37/08.
  • La Norma CEI 11-27.
     

Il primo, ossia il TUSL, nei confronti del rischio elettrico si occupa principalmente di normare gli obblighi del Datore di Lavoro, i requisiti di sicurezza, le modalità con cui devono essere svolti lavori in tensione e in loro prossimità, la protezione dai fulmini e la protezione di edifici, impianti ed attrezzature. Fornisce anche gli obblighi in tema di verifica e controllo degli impianti e relative sanzioni.

Il DM 37/08 si occupa invece di fornire le linee guida per quanto concerne i requisiti di sicurezza di impianti e attrezzature e la periodicità della manutenzione e delle verifiche.

C'è infine la norma CEI 11-27 del 2021 che fornisce le procedure per l'esecuzione dei lavori esposti al rischio elettrico. In particolare:
 

  • Definisce le figure responsabili di tali lavori.
  • Introduce la distanza come parametro per un lavoro per essere definito a rischio elettrico o meno.
  • Fornisce la modulistica da usare in presenza di lavori esposti a rischio elettrico.
     

La norma CEI in questione è giunta alla sua V edizione nel 2021 e viene richiamata esplicitamente dal D. Lgs. 81/08 in tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi.

La CEI 11-27 si occupa di definire cosa si intende per lavoro elettrico e di normare l’organizzazione dei lavori così definiti, sia dal punto di vista delle procedure che delle responsabilità. In particolare, prescrive l’obbligo di creare una gerarchia con dei ruoli ben definiti che si occupino della progettazione e dell'esecuzione di lavori elettrici secondo specifiche capacità.

La definizione fornita dalla CEI 11-27 si riferisce ai lavori elettrici come l’insieme di tutte quelle operazioni che avvengono sugli impianti elettrici, su parti ad essi connessi o vicino ad essi.

Infine, dal punto di vista delle responsabilità, la Norma CEI 11-27 prescrive la presenza di lavoratori scelti in base sia alle capacità che alla formazione specifica. In particolare:
 

  • PES: Persona Esperta nell'esecuzione di lavori elettrici.
  • PAV: Persona Avvertita, ossia che può svolgere lavori elettrici solo sotto la supervisione di un PES.
  • PEI: Persona Idonea ai lavori sotto tensione.
     

Cosa prevedono i corsi PES-PAV-PEI

Come previsto nel D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro deve assegnare specifiche mansioni ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni fisiche e mentali. All'articolo 37 dello stesso, si prescrive chiaramente l'obbligo di formare il lavoratore in merito all'attività che svolgerà, ai rischi associati e agli eventuali danni derivanti.

La stessa regola vale anche per quanto riguarda i lavori elettrici. In particolare per questi ultimi si richiama esplicitamente la norma CEI 11-27 per la formazione sulla Sicurezza Elettrica del personale coinvolto in lavori elettrici che deve essere ripetuta ogni 5 anni per un minimo di 4 ore.

Il corso per ottenere la qualifica di PES, PAV e PEI ha una durata di 16 ore e può essere svolto in presenza o a distanza, come previsto dalla V Edizione della norma CEI 11-27.
 

Altre prescrizioni della norma CEI 11-27

Oltre alle figure viste fin qui, che sono coloro che operativamente si occupano di svolgere lavori a rischio elettrico, la norma CEI prevede la presenza di altre figure specializzate durante la fase di gestione e programmazione di lavori a rischio elettrico:
 

  • URI: Unità Responsabile dell’Impianto.
  • RI: Responsabile Impianto durante i lavori elettrici.
  • URL: Unità Responsabile dei Lavori.
  • PL: Preposto ai Lavori Elettrici.
     

In sostanza, come per ogni attività svolta dai lavoratori, anche per i lavori a rischio elettrico è necessario valutare il rischio e, a valle di ciò, attuare tutte le misure di prevenzione e protezione per evitare i danni da essi derivati attenendosi alla normativa di riferimento.