Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso 6 ore
Corso interamente Online
Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio 10 ore
Corso interamente Online
Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto 14 ore
Corso interamente Online
Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro
Il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP nella propria Azienda è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento quinquennale con una durata rapportata alla classe di rischio aziendale (Basso-Medio-Alto), secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Il corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro si pone come obiettivo l’aggiornamento delle conoscenze di base necessarie per poter svolgere i compiti previsti dalla normativa fornendo o perfezionando gli aspetti normativo-giuridici, aggiornamenti tecnici, aggiornamenti sull'organizzazione e la gestione della sicurezza e sulle fonti di rischio.
I percorsi formativi sono correlati alla classe di rischio aziendale ed i contenuti e durata sono stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011:
- Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro a rischio basso - 6 ore;
- Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro a rischio medio - 10 ore;
- Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro a rischio alto - 14 ore.
I corsi di aggiornamento RSPP datore di lavoro sono erogati interamente in modalità e-learning come previsto dall’allegato V dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016.
Destinatari
Datori di lavoro (all. II D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) di:
- Aziende artigiane e industriali (*) fino a 30 lavoratori;
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
- Aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
- Altre aziende fino a 200 lavoratori.
(*) Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Ci sono alcuni casi nei quali il datore di lavoro non può svolgere direttamente il compito del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31, comma 6 lett. A del D.Lgs. 81/2008) che sono:
- nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.