La sicurezza sul lavoro in Italia è normata dal D.Lgs. 81/08 o Testo Unico sulla Sicurezza.
La legge stabilisce regole, procedure e misure di prevenzione e protezione da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro. L'obiettivo è quello di evitare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori a rischi legati all'attività lavorativa per prevenire e proteggere da infortuni e malattie professionali.
Qualsiasi attività (aziende, studi professionali, negozi ecc.) che abbia almeno un lavoratore, anche socio, ha l'obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
La sicurezza sul lavoro è un onere del datore di lavoro, ma tutti i dipendenti collaborano adottando le misure messe a loro disposizione ed avendo un atteggiamento consono al luogo di lavoro e alla propria mansione.
Il luogo di lavoro deve essere dotato di tutte le misure atte a garantire la sicurezza e deve esistere un'attività di prevenzione e protezione adeguata ai rischi aziendali precedentemente valutati con il DVR (Documento Valutazione Rischi). Inoltre tutti i lavoratori devono ricevere un'adeguata informazione (Art.36 D.lgs 81/08) e formazione (Art. 37 D.lgs. 81/08) in relazione al proprio ruolo (RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Addetti al servizio antincendio (D.M. 10/03/98), Addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003), ecc.).
Il complesso normativo della sicurezza sul lavoro è ampio e le principali norme sono consultabili in PDF nel pannello a sinistra.
In sintesi il datore di lavoro deve provvedere a definire le misure generali di tutela attraverso un'attenta e continuativa valutazione dei rischi, provvedere alla sorveglianza sanitaria e collaborare con RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). I preposti devono vigilare sull'osservanza delle norme da parte dei lavoratori e quest'ultimi contribuire all'adempimento degli obblighi previsti.
Di seguito gli obblighi delle figure della sicurezza sanciti dal D.Lgs. 81/08:
Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:
Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:
La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro riferito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Non sono delegabili:
Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
I preposti devono:
I lavoratori devono:
I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori devono:
I progettisti devono:
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, da relativa documentazione.
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Il medico competente:
Appalto - Il datore di lavoro committente deve:
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Gli appaltatori e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione. Ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema). Contratto di somministrazione e di appalto - Nei contratti di appalto/subappalto e somministrazione, anche qualora in essere alla data del 15 maggio 2008, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in essere in tale data. Tesserino - Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
La Commissione consultiva per la sicurezza dovrà individuare settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.