SANZIONE : art.55
Valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento in collaborazione con l'RSPP ed il Medico competente (ove previsto). Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o mancata frequenza del corso in caso di autonomina.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € L'arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri > 200 u/g e con presenza di più imprese, miniere, ricovero e cura con più di 50 lavoratori.
Incompleta compilazione del documento (con misure adottate, DPI, programma, responsabili dell'adeguamento), o mancata consultazione del RLS.
Ammenda da 2.457 a 4.914 € Documento mancante dei criteri di valutazione, o mancata individuazione delle mansioni che richiedono capacità, esperienza e formazione.
Mancato aggiornamento del documento (entro 30 gg.) in caso di modifiche produttive, infortuni significativi, richiesta del medico competente, adeguamento tecnologico.
Ammenda da 1.228 a 2.457 €
Mancata informazione ai volontari sui rischi specifici e le misure adottate. Mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi (da consultare solo in azienda) e dati relativi agli infortuni. Mancata informazione alle ditte appaltatrici o fornitori d'opera o somministrazione di informazioni sui rischi specifici presenti e sulle misure adottate. Mancata organizzazione rapporti con i servizi pubblici di emergenza e modalità di trasporto infortunati. Mancata designazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. Mancata informazione dei lavoratori a rischio su comportamenti a rischio e sulle misure di prevenzione adottate. Mancata informazione a tutti i lavoratori sulle misure in caso di pericolo grave e immediato e sulla ripresa del lavoro.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921 a 4.914 €
Mancata verifica idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi per affidamento lavori di appalto.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.228 a 5.896 €
Mancata verifica di idoneità del lavoratori prima della mansione. Incarichi rischiosi affidati solo a lavoratori con adeguata formazione e addestramento. Richiedere l'osservanza delle misure di prevenzione e utilizzo dei DPI. Protezione popolazione e ambiente esterno. Mancata informazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, incaricati prevenzione incendi e primo soccorso. Mancata formazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, agli incaricati prevenzione incendi e primo soccorso e al RLS. Mancata misure di prevenzione incendi e presenza di mezzi di estinzione.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6388 €
Mancata nomina del Medico competente, fornitura dei DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842 a 7.371 €
Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI (documento unico rischio interferenze). Mancato controllo sanitario.
Ammenda da 2.457 a 4.914 €
Mancata custodia del documento di valutazione rischi, riunione periodica di sicurezza non trattante tutti gli argomenti previsti da art. 35, comma 2 Accertamenti sanitari vietati (accertamento gravidanza).
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457 a 8.108 €
Mancata comunicazione all'Inail e Ipsema degli infortuni superiori a 3 giorni entro 48 ore Mancata comunicazione all'RSPP dei dati necessari per la valutazione dei rischi.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228 a 5.528 €
Mancata comunicazione al medico della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori. Mancata comunicazione all'Inail e Ipsema degli infortuni da 1 a 3 giorni entro 48 ore. Mancata custodia per 10 anni e consegna in caso di cessazione del rapporto di lavoro della cartella sanitaria.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 614 a 2.211 €
Mancata consegna ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 122 a 614 € per ogni lavoratore
Mancata vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi e informazione ai loro superiori diretti o il datore di lavoro su tutte le deficienze riscontrate.
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491 a 1.474 €
Mancata verifica sull'accesso ai luoghi da lavoro pericolosi; sull'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e informazione su emergenze e prevenzione. Mancata partecipazione al corso di formazione specifico per preposti.
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 245 a 982 €
Progetti rispettanti i principi generali di prevenzione e scelta di attrezzature e componenti a norma.
Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 1.842 a 7731 €
Fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature, DPI e impianti non a norma.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 12.285 a 49.140 €
Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.474 a 6388 €
Consegna la cartella sanitaria al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e consegna al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico la documentazione in suo possesso.
Programma sorveglianza sanitaria, redige cartelle, informa lavoratori sul significato della sorveglianza.
Arresto fino a 2 mese o ammenda da 368 a 1.474 €
Collabora col datore di lavoro alla valutazione dei rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno.
Arresto fino a 2 mese o ammenda da 491 a 1.965 €
Comunica al lavoratore risultati sorveglianza e alla riunione fornisce dati relativi.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 737 a 2.457 €
Comunicazione al SSN di dati relativi alla sorveglianza e divieto di accertamenti vietati sui lavoratori.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228 a 4.914 €
Osservare gli obblighi e le istruzioni sulla sicurezza e salute. Utilizzare correttamente attrezzature e DPI (guanti, tuta, occhiali, cuffie, ecc.). Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro non modificando o rimuovendo i dispositivi di protezione. Utilizzare correttamente attrezzature e DPI (guanti, tuta, occhiali, cuffie, ecc.) senza apportare modifiche e segnalando eventuali deficienze degli stessi. Partecipare ai corsi di formazione.
Arresto fino a 1 mesi o ammenda da 245 a 737 €
Mancata esibizione ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento.
Sanzione amministrativa da 61 a 368 €
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e DPI.
Negli appalti mancata consegna della tessera di riconoscimento ai lavoratori.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 61 a 368 €
Protezione da impianti e apparecchiature elettriche (art. 80)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 87)
Presenza di lavoratori irregolari superiori al 20% degli occupati.
Sospensione attività fino a due anni.
Adeguamento dei locali di lavoro (art. 64)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.228 a 5.896 € (art. 68)
Adeguamento dei cantieri (art.90)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 159)
Adeguamento segnaletica (art. 163)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 165)
Mancata notifica per luoghi di lavoro con più di 3 lavoratori (art. 250)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.071 a 7.862 € (art. 262)
Ergonomia nell'uso dei videoterminali (art.174)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 178)
Protezione da agenti cancerogeni e biologici (art.276)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 282)
Riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi (art. 168)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 170)
Presenza di lavoratori irregolari superiori al 20% degli occupati
La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) al comma 445 dell’art. 1, ha previsto la “maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori”.
In particolare, la lett. d) del comma 445 “stabilisce l’aumento del:
a. 20% degli importi previsti da:
- art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;
- art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;
- art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
- dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;
b. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008”.
Inoltre la lett. e) del comma 445 introduce anche un concetto di "recidiva" in quanto le maggiorazioni:
“sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti".