Corsi Sicurezza – Quali possono essere erogati in modalità e-learning?

Corsi Sicurezza sul Lavoro

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro è senz’altro la principale “strategia” di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro, sempre a patto che questa sia davvero efficace.

L’obiettivo è quello sancito dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08, all’art. 2, comma 1, lett. aa), il quale descrive la formazione come un “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.

I corsi online per la sicurezza sul lavoro vengono fruiti su piattaforme tecnologiche appositamente progettate per l’erogazione della formazione e-learning. In tal modo è possibile seguire a distanza ed in modalità asincrona le lezioni senza avere vincoli di orari ed abbattendo i costi legati alla formazione in presenza.

In particolare l’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 disciplina i requisiti per lo svolgimento della formazione in materia di sicurezza in modalità e-learning, prevedendo:

  • un sistema di gestione LMS (Learning Management System) per il tracciamento di tutte le attività tra cui la fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects);
  • che ogni modulo del corso debba essere realizzato in pacchetti SCORM (Shareable Content Object Reference Model) o con eventuale sistema equivalente;
  • le figure Mentor di contenuto e Tutor di Processo;
  • un’interfaccia di comunicazione Tutor-Corsista (Help Desk).
     

Il Decreto Legislativo 81/08, disciplina la formazione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rimandando la definizione di durata, contenuti minimi e modalità formative a successivi Decreti e Accordi Stato-Regioni.

In particolare, le norme attualmente in vigore sono:

  • i due Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che definiscono la formazione di Lavoratori, Preposti e Dirigenti e Datori di Lavoro RSPP;
  • l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (sostituisce il precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) che definisce la formazione di Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e protezione e che, come vedremo, apporta sensibili cambiamenti anche ai due Accordi del 2011, ad esempio riguardo all’utilizzo della modalità e-learning.
     

L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 stabilisce, all’allegato V, quali sono i corsi che si possono erogare in modalità e-learning:

  • i corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP;
  • la formazione di base per RSPP e ASPP ovvero il modulo A (i moduli B, B Specialistici e C devono essere erogati in Aula);
  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione specifica per i Lavoratori (solo per attività a basso rischio);
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento Lavoratori, Preposti, Dirigenti;
  • i corsi di aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro (rischio basso-medio e alto)
  • per i corsi di formazione/aggiornamento RLS è consentita la modalità e-learning solo nel caso in cui sia espressamente prevista nei rispettivi CCNL.
     

La formazione specifica dei lavoratori in modalità e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi.

Viene poi indicato che, sempre in relazione a quanto stabilito dall’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per le figure di:

  • Formatore per la sicurezza;
  • Coordinatore per la sicurezza nei cantieri.
     

E con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all'utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (solo i moduli normativo e tecnico, esclusi i moduli pratici)”. Senza dimenticare poi l’utilizzo dell’e-learning per la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) per il settore sanitario e per i corsi di formazione ed aggiornamento dei Formatori della Sicurezza ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

La recente emergenza legata alla Pandemia COVID-19 ha ancora di più evidenziato la fondamentale importanza della formazione a distanza ed in particolare della modalità e-learning, strumento verso il quale si deve rivolgere l’attenzione per un futuro ampliamento delle prospettive della formazione in questo settore.