I Documenti di Cantiere: PSC - PSS - POS

Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC

Nei cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, risulta obbligatorio pianificare la sicurezza mediante lo strumento del PSC. Tale piano non deve consistere in un elenco astratto contenente la generalità dei rischi presenti nell'edilizia, bensì uno strumento efficace ed operativo per la gestione dei rischi reali ad esso relativi, preventivamente individuati e valutati. La disciplina generale che regola il PSC è all'art. 100, che dispone come il piano vada redatto dal CSP prima delle procedure di scelta dell'appaltatore (contraente), ovvero dal CSE durante i lavori se da un’unica impresa iniziale, l'appalto viene frammentato in più imprese:

  1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV.
  2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
  3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
  4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
  5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
  6. Le disposizioni dell'art. 100 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
  7. Il responsabile dei lavori, se nominato, e il direttore dei lavori assicurano l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, commi 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., si applica l'art. 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Piano di sicurezza sostitutivo - PSS

Nell'ambito dei lavori pubblici (vedi art. 131, comma 1, lettera b del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.) è previsto, nei casi in cui non sia obbligatoria la redazione del PSC, la redazione del PSS. Ciò significa che deve sempre sussistere una pianificazione della sicurezza, anche nel caso di presenza di una sola impresa. Forma e contenuti del PSS sono i medesimi del PSC fatta eccezione che questo:

  1. è redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario;
  2. non prevede la stima dei costi della sicurezza.

Piano operativo di sicurezza - POS

Il POS è definito come "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV".

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

  1.  il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
  2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
  3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  4. il nominativo del medico competente ove previsto;
  5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
  7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, se esiste, è integrato con gli elementi del POS.
 

Per maggiori approfondimenti in merito ai documenti di cantiere vi rimandiamo ad un interessante documento edito dall'INAIL: "La progettazione della Sicurezza nel Cantiere".